Rinuncia all’Impugnazione: Le Conseguenze Giuridiche e la Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ha ribadito le conseguenze dirette e inevitabili della rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente. Questa decisione, sebbene di natura prettamente procedurale, offre spunti fondamentali sull’importanza degli atti processuali e sulle responsabilità che ne derivano. L’ordinanza analizza il caso di un imputato che, dopo aver presentato ricorso contro una confisca, ha deciso di ritirarlo, innescando una serie di conseguenze previste dal codice di procedura penale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto ‘patteggiamento’) emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo. Oltre alla pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca di una somma di denaro precedentemente sequestrata all’imputato.
Il difensore dell’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, contestando la legittimità della confisca. La tesi difensiva sosteneva che la misura ablatoria fosse illegittima, in quanto l’imputato aveva già provveduto alla restituzione integrale all’erario della somma in questione. Secondo il ricorrente, disporre la confisca avrebbe comportato una duplicazione sanzionatoria ingiusta e in contrasto con i principi costituzionali.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’impugnazione.
La Decisione della Corte sulla rinuncia all’impugnazione
Di fronte all’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale, l’articolo 591, lettera d), che elenca la rinuncia tra le cause esplicite di inammissibilità dell’impugnazione.
L’effetto della rinuncia è radicale: essa preclude al giudice ogni possibilità di valutare la fondatezza dei motivi del ricorso. In pratica, la volontà della parte di non proseguire nel giudizio prevale su qualsiasi altra considerazione di merito. La Corte, pertanto, non è entrata nel vivo della questione relativa alla presunta illegittimità della confisca, fermandosi a questa constatazione puramente procedurale.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è sintetica ma estremamente chiara. I giudici hanno spiegato che la rinuncia all’impugnazione, essendo pervenuta formalmente e da un difensore dotato dei necessari poteri (procura speciale), costituisce una causa insuperabile di inammissibilità del ricorso introduttivo. A questo punto, il Codice di Procedura Penale, all’articolo 616, detta conseguenze precise e vincolanti.
Il primo effetto automatico è la condanna della parte privata che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento. Il secondo, non sempre automatico ma applicato in questo caso, è la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione viene irrogata quando si ravvisano ‘profili di colpa’ nella determinazione della causa di inammissibilità. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l’aver avviato un procedimento per poi abbandonarlo costituisse una condotta colposa, che ha inutilmente impegnato il sistema giudiziario. La somma è stata equitativamente fissata in 500,00 euro, tenendo conto dei motivi originariamente addotti nel ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante monito sulle implicazioni degli atti processuali. La rinuncia all’impugnazione non è un atto neutro, ma una scelta che chiude definitivamente la porta a qualsiasi discussione nel merito e comporta precise responsabilità economiche. Chi decide di impugnare un provvedimento deve essere consapevole che un successivo ripensamento non è senza conseguenze. La legge sanziona l’abuso dello strumento processuale, condannando la parte che, dopo aver attivato la macchina della giustizia, decide di fermarla senza un valido motivo procedurale, a farsi carico dei costi generati e, in caso di colpa, di una sanzione aggiuntiva. Questo principio garantisce la serietà e l’efficienza del sistema giudiziario, scoraggiando ricorsi presentati con leggerezza.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a dichiarare il ricorso inammissibile, chiudendo il procedimento.
Chi presenta la rinuncia all’impugnazione deve pagare le spese processuali?
Sì, la legge (art. 616 cod. proc. pen.) prevede che la parte privata che ha proposto il ricorso, dichiarato poi inammissibile per rinuncia, sia condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Perché il ricorrente è stato condannato anche a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
Perché la Corte ha ravvisato ‘profili di colpa’ nella condotta che ha portato all’inammissibilità. L’aver presentato un ricorso e avervi poi rinunciato è stato considerato un comportamento colposo che giustifica l’applicazione di un’ulteriore sanzione pecuniaria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44844 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44844 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BORGETTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE del
TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, con sentenza del 18 aprile 2023, pronunciava sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME NOME, disponendo la confisca della somma in sequestro ai sensi dell’art. 640 -quater cod. pen..
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, eccependo l’illegittimità della disposta confisca, posto che la stessa non può essere disposta nel caso di restituzione integrale all’erario della somma anticipata dallo Stato, giacché tale comportamento elimina in radice l’oggetto della misura ablatoria che, se disposta, comporterebbe una duplicazione sanzionatoria contrastante con i principi dettati dagli artt.3, 23 e 35 Cost. ai quali l’interpretazione dell’art. 640 -quater cod. pen. deve conformarsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia all’impugnazione; la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 06/10/2023