Rinuncia all’Impugnazione: Conseguenze e Costi nel Processo Penale
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che pone fine al tentativo di contestare una decisione giudiziaria. Sebbene possa sembrare una semplice scelta della parte, le sue conseguenze sono automatiche e codificate dalla legge, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame chiarisce in modo netto che la rinuncia determina l’inammissibilità del ricorso e comporta l’addebito delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica processuale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva ridefinito la pena per un imputato condannato per il reato di rapina aggravata. Il difensore dell’imputato aveva deciso di contestare questa decisione, presentando un ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la lamentata mancata applicazione di una specifica norma del codice penale.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse esaminare il merito della questione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la difesa ha depositato un atto di rinuncia all’impugnazione.
La Rinuncia all’Impugnazione e la Decisione della Cassazione
Di fronte a questo atto, la Corte di Cassazione non ha avuto altra scelta se non quella di dichiarare il ricorso inammissibile. La rinuncia, infatti, è una delle cause di inammissibilità espressamente previste dall’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale. Questo significa che, una volta formalizzata la rinuncia, il giudice dell’impugnazione non può più entrare nel merito del ricorso e valutare se i motivi presentati fossero fondati o meno. Il procedimento si chiude in via preliminare.
La Corte ha quindi applicato la legge alla lettera, prendendo atto della volontà della parte di non proseguire con l’impugnazione e dichiarandone l’improcedibilità per inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state puramente procedurali e si fondano su due pilastri normativi.
1. L’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale: Questa norma elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione, includendo esplicitamente la rinuncia. L’atto di rinuncia ha quindi un effetto risolutivo sul procedimento, impedendone la prosecuzione.
2. L’articolo 616 del codice di procedura penale: Questo articolo disciplina le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile. Stabilisce che la parte privata che ha presentato il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. Inoltre, la norma prevede che, se si ravvisano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (e la rinuncia volontaria rientra in questa categoria), il ricorrente deve essere condannato anche al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, questa somma è stata equitativamente fissata in 500,00 euro.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto che produce conseguenze legali automatiche e inevitabili. Le implicazioni pratiche sono chiare:
* Chiusura del procedimento: La rinuncia blocca l’esame nel merito del ricorso, rendendolo immediatamente inammissibile.
* Addebito dei costi: La parte che rinuncia è tenuta per legge a sostenere le spese del procedimento che ha avviato e poi interrotto.
* Sanzione aggiuntiva: La rinuncia è considerata una causa colposa di inammissibilità, il che comporta l’obbligo di versare una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare una sentenza, poiché un ripensamento successivo, pur essendo legittimo, comporta conseguenze economiche precise e non trascurabili.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione già presentato?
La rinuncia all’impugnazione è una causa di inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione e dichiara il ricorso inammissibile, chiudendo il procedimento.
La parte che rinuncia al ricorso deve pagare qualcosa?
Sì. Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso dichiarato inammissibile deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
Ci sono altre sanzioni economiche in caso di rinuncia all’impugnazione?
Sì. Poiché la rinuncia è considerata una causa di inammissibilità determinata per colpa del ricorrente, la Corte condanna quest’ultimo anche al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico, tale somma è stata fissata in 500,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44585 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44585 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE)APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; &;,
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino , con sentenza ex art. 599-bis cod proc. pen., rideterminava la pena alla quale NOME era stato condannato per reato di rapina aggravata.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore COGNOME, , lamentando la mancata applicazione dell’art. 20-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Deve rilevarsi che infatti che in data 28/09/2023 perveniva rinun all’impugnazione da parte della ricorrente; la rinuncia all’impugnazione è c di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai s dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod.. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa del ammende
Così deciso il 05/10/2023