Rinuncia all’impugnazione: effetti immediati e costi
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale dalle conseguenze definitive e immediate. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32189/2024) ribadisce come tale decisione, una volta comunicata all’autorità giudiziaria, determini l’inammissibilità del ricorso, con inevitabili conseguenze anche economiche per chi la compie. Analizziamo il caso per comprendere la portata di questo principio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza del Giudice di Pace di Torino, che aveva assolto un’imputata dall’accusa di minacce continuate. La parte civile, ovvero la persona che si riteneva danneggiata dal reato, aveva deciso di contestare la decisione, proponendo appello ai soli fini civili per ottenere un risarcimento del danno.
Il Tribunale di Torino, investito della questione, ha però rilevato un vizio procedurale: l’appello non era lo strumento corretto, poiché il reato originario era punibile con la sola pena pecuniaria. Di conseguenza, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione, come previsto dal codice di procedura penale.
Il colpo di scena è avvenuto successivamente: la stessa parte civile che aveva iniziato l’impugnazione ha comunicato personalmente e formalmente la propria rinuncia a proseguire.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, preso atto della comunicazione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione è netta e si fonda sulla natura giuridica della rinuncia all’impugnazione, considerata un atto che produce effetti non appena giunge a conoscenza del giudice competente a riceverla.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente, ovvero la parte civile, al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 500 euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dal fatto che non era possibile escludere una colpa del ricorrente nella formulazione stessa dell’impugnazione, poi abbandonata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale con carattere abdicativo e recettizio. Questo significa che:
* È un atto di volontà della parte: si decide liberamente di abbandonare la contestazione.
* Produce effetto quando viene ricevuto: una volta che la rinuncia perviene all’autorità giudiziaria, essa diventa irrevocabile e non è più nella disponibilità della parte che l’ha presentata.
L’effetto giuridico è automatico e sancito dall’articolo 591 del codice di procedura penale: l’impugnazione diventa illico et immediate (subito e immediatamente) inammissibile. Il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare la fine del procedimento di gravame.
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità. La Corte ha ritenuto che, poiché non si potevano escludere profili di colpa nella presentazione del ricorso, la condanna fosse dovuta.
Le conclusioni
Questa sentenza offre un importante monito pratico: la decisione di impugnare un provvedimento giudiziario deve essere ponderata attentamente. L’atto di rinuncia all’impugnazione, sebbene sia un diritto della parte, non è privo di conseguenze. Una volta formalizzato, esso chiude definitivamente la porta a un riesame della questione e può comportare costi significativi. È fondamentale, quindi, procedere con un’impugnazione solo quando si è pienamente convinti della sua fondatezza, per evitare di incorrere in successive rinunce che, oltre a non portare al risultato sperato, generano spese e sanzioni a proprio carico.
Cosa succede se si presenta una rinuncia all’impugnazione?
Una volta che la rinuncia viene ricevuta dall’autorità giudiziaria competente, l’impugnazione diventa immediatamente e automaticamente inammissibile.
La rinuncia all’impugnazione può essere ritirata?
No, la sentenza chiarisce che la rinuncia, una volta ricevuta dal giudice, è sottratta alla libera disponibilità della parte che l’ha presentata, diventando di fatto irrevocabile.
Chi rinuncia a un’impugnazione rischia di dover pagare delle sanzioni?
Sì. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, che consegue alla rinuncia, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se non si escludono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32189 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32189 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/07/2023 del GIUDICE DI PACE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto
1.Contro la sentenza del giudice di pace di Torino, che aveva assolto perché il fatto non sussiste COGNOME NOME dall’imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 612 cod. pen., ascritt danno di COGNOME NOME, ha proposto appello quest’ultima parte civile, ai soli effetti c Tribunale monocratico di Torino, rilevata l’improponibilità dell’appello contro una sentenza proscioglimento per un reato punito con la sola pena pecuniaria, ha trasmesso gli atti all GLYPH Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, a mente dell’art. 568 comma 5 cod. proc. pen..
2.In data 13 maggio 2024 la parte civile personalmente ha inoltrato esplicita rinuncia all’impugnazione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1.La rinuncia all’impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, il quale, una volta pervenuto all’autorità giudiziaria competente a ricevere l’impugnazione, produce l’effetto dell’estinzione del gravame (per tutte, sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., R 283164).
1.1.In definitiva, tale rinuncia, una volta ricevuta dall’autorità procedente (art.589 comma cod. proc. pen.), è sottratta alla libera disponibilità della parte e comporta illico et immediate l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett.d) cod. proc. pen..
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione del ricorso, anche al versamento della somma di euro 500 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, 19/06/2024
Il coni