Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42756 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALENOME
COGNOME” RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRONTE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CESARO’ il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRONTE il DATA_NASCITA
inoltre:
RAGIONE_SOCIALE ED RAGIONE_SOCIALE DI TROINA
RAGIONE_SOCIALE
TRICASI ROSARIO
MILITELLO NOME
COGNOME COGNOME NOME
avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/saRttte le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO DRAGIONE_SOCIALEAQUINO , a e I GLYPH :Co
FATTO E DIRITTO
1. Rilevato che:
Con sentenza n 1009/22 resa all’udienza pubblica del 26 novembre 2021 questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, condannandoli, per quanto qui di interesse, alla rifusione delle spese in favore di RAGIONE_SOCIALE “che liquida in complessivi € 3.510,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO…”;
il difensore della parte civile presentava istanza di correzione della suddetta sentenza in quanto:
la legge n. 512 del 22.12.1999, che permette l’accesso al RAGIONE_SOCIALE la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso per la refusione delle spese legali non trova più applicazione nel caso di avvocati antistatari;
le spese del giudizio di Cassazione potranno pertanto essere refuse direttamente alla RAGIONE_SOCIALE rappresentata dal difensore, previa correzione nella parte relativa alla sola distrazione delle medesime.
Ciò premesso, l’associazione ricorrente ha fatto pervenire rinuncia all’impugnazione, avendo raggiunto un accordo con l’ente amministrativo in base ad una diversa interpretazione della legge operata dall’ente medesimo; la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 500,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende
Così deciso il 26/09/2024