Rinuncia all’impugnazione: quando l’appello finisce prima di iniziare
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale dalle conseguenze definitive, come dimostra una recente sentenza della Corte di Cassazione. Attraverso questo istituto, una parte decide volontariamente di abbandonare il proprio diritto a contestare una sentenza, ponendo di fatto fine al giudizio di appello o di legittimità. La decisione in esame chiarisce le implicazioni dirette di tale scelta: l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.
I fatti del caso
Una persona, precedentemente condannata in primo grado con sentenza di patteggiamento per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aveva presentato ricorso presso la Corte di Cassazione. Le motivazioni del ricorso vertevano su un presunto difetto di correlazione tra la sentenza e l’accordo di patteggiamento, in particolare riguardo alle condizioni della pena sostitutiva, oltre a una violazione di legge.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito della questione, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: il difensore della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia all’impugnazione, forte di una procura speciale che lo autorizzava a compiere tale atto.
La decisione della Corte sulla rinuncia all’impugnazione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia formalizzata in data 30 settembre 2024, ha agito di conseguenza. L’atto, sottoscritto dal difensore munito di procura speciale, è stato ritenuto valido ed efficace.
Questo ha portato i giudici a dichiarare immediatamente il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle doglianze originarie, poiché la rinuncia ha fatto venir meno il presupposto stesso del giudizio: l’interesse della parte a ottenere una riforma della decisione impugnata.
Le motivazioni
La motivazione della sentenza è netta e si fonda su precise disposizioni del codice di procedura penale. La Corte ha applicato l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. La rinuncia all’impugnazione, validamente espressa ai sensi dell’articolo 589 dello stesso codice, è la causa diretta di questa carenza di interesse. Una volta che la parte manifesta formalmente la volontà di non proseguire, il ricorso perde la sua ragion d’essere.
Di conseguenza, la Corte ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la volontà della parte è sovrana nel determinare la prosecuzione di un’impugnazione. La rinuncia è un atto tombale che chiude la vicenda processuale, ma non è privo di conseguenze. Chi decide di rinunciare a un ricorso deve essere consapevole che tale scelta comporta l’automatica condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, cristallizzando in modo definitivo la sentenza che si era tentato di impugnare.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia validamente espressa determina la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il giudizio.
La rinuncia all’impugnazione comporta dei costi per chi la presenta?
Sì, la Corte condanna la parte che ha rinunciato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’inammissibilità.
Chi può presentare la rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia può essere presentata direttamente dalla parte o dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia munito di una procura speciale che lo autorizzi specificamente a compiere tale atto.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41908 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41908 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, si è impugnata la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 cod, proc. pen., dal G.u.p. presso il Tribunale di Cagliari in data 24.5.2024 nei confronti della predetta imputata, in ordine a reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, deducendo il difetto di correlazione tra la sentenza e l’accordo delle parti – pubblico ministero e imputata con riguardo alle modalità e alle condizioni della pena sostitutiva, nonché violazione di legge penale e processuale.
2.11 ricorso è inammissibile. Con atto pervenuto in data 30.9.2024 è intervenuta rinuncia all’impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, AVV_NOTAIO, munito di procura speciale.
La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17.10.2024.