Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27659 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente –
Sent. n. sez. 779/2025
Relatore –
CC – 15/05/2025
R.G.N. 1303/2025
Motivazione Semplificata
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 03/02/1974
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 25 ottobre 2023 (dep. lÕ11 settembre 2024) del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dellÕesecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dellÕordine di demolizione dellÕimmobile di sua proprietˆ disposto con sentenza di condanna del 13 giugno 2006 del medesimo tribunale pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dellÕart. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla omessa notifica dellÕingiunzione ai proprietari che, afferma, è dovuta anche nei confronti di questi ultimi i quali, altrimenti, non potrebbero esercitare i propri diritti.
1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata valutazione della pratica di condono ancora pendente.
2.Con atto da lui sottoscritto, autenticato dal difensore e trasmesso lÕ11 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare allÕimpugnazione.
3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia.
4.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilitˆ dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME). é altres’ negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dallÕimputato con specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini indicati.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
5.Alla dichiarazione di inammissibilitˆ consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 15/05/2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME