Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 27659 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 27659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Presidente –
Sent. n. sez. 779/2025
Relatore –
CC – 15/05/2025
R.G.N. 1303/2025
Motivazione Semplificata
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/10/2023 del TRIBUNALE di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
1.NOME COGNOME ricorre per lÕannullamento dellÕordinanza del 25 ottobre 2023 (dep. lÕ11 settembre 2024) del Tribunale di Napoli che, pronunciando quale giudice dellÕesecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e/o revoca dellÕordine di demolizione dellÕimmobile di sua proprietˆ disposto con sentenza di condanna del 13 giugno 2006 del medesimo tribunale pronunciata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
1.1.Con il primo motivo deduce la violazione dellÕart. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in relazione alla omessa notifica dellÕingiunzione ai proprietari che, afferma, è dovuta anche nei confronti di questi ultimi i quali, altrimenti, non potrebbero esercitare i propri diritti.
1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente, carente, illogica e contraddittoria in ordine alla mancata valutazione della pratica di condono ancora pendente.
2.Con atto da lui sottoscritto, autenticato dal difensore e trasmesso lÕ11 maggio 2025, il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare allÕimpugnazione.
3.Il ricorso è pertanto inammissibile per rinuncia.
4.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilitˆ dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME). é altres’ negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia è stata fatta personalmente dallÕimputato con specifica indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente depositata nei termini indicati.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso, ai sensi dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
5.Alla dichiarazione di inammissibilitˆ consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Cos’ deciso in Roma, il 15/05/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME