Rinuncia all’impugnazione: quando l’appello si ferma in Cassazione
La rinuncia all’impugnazione rappresenta un atto processuale di fondamentale importanza, capace di chiudere definitivamente un capitolo giudiziario. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce le conseguenze dirette di tale scelta: la declaratoria di inammissibilità del ricorso e l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di questa decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale che, in parziale riforma di una precedente pronuncia del Giudice di Pace, aveva condannato un’imputata per il reato di percosse (art. 581 c.p.). Inizialmente, l’accusa era di lesioni, ma il Tribunale ha riqualificato il fatto, rideterminando la pena e confermando le altre statuizioni.
Contro questa decisione, l’imputata, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali: la presunta contraddittorietà della motivazione riguardo la credibilità della persona offesa e l’eccessività della pena inflitta.
La Rinuncia all’impugnazione e la Decisione della Corte
Il colpo di scena processuale avviene prima dell’udienza: il difensore dell’imputata deposita un atto di rinuncia all’impugnazione, successivamente ratificato dalla sua assistita. Questo atto formale cambia completamente le sorti del procedimento.
La Corte di Cassazione, una volta ricevuta e verificata la validità della rinuncia, non entra nel merito dei motivi del ricorso. La discussione sulla credibilità della vittima o sulla congruità della pena diventa irrilevante. L’unica azione possibile per la Corte è prendere atto della volontà della parte di non proseguire nel giudizio.
Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questa declaratoria, però, non è priva di effetti. La legge prevede che la parte che ha presentato un’impugnazione poi dichiarata inammissibile debba farsi carico delle conseguenze economiche di tale esito.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono lineari e si basano su un principio cardine del diritto processuale. La rinuncia espressa all’impugnazione è un atto dispositivo della parte che estingue il diritto di contestare la sentenza. Il giudice non può che prenderne atto e dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La Corte, pertanto, non analizza le censure mosse alla sentenza del Tribunale. La motivazione si concentra esclusivamente sulla constatazione dell’avvenuta rinuncia e sulle conseguenze legali che ne derivano. La decisione si fonda sulla volontà della ricorrente, che, ratificando l’atto del suo difensore, ha posto fine al procedimento d’impugnazione da lei stessa avviato. La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende non è una sanzione per la rinuncia in sé, ma una conseguenza automatica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia
Questa ordinanza evidenzia in modo chiaro le implicazioni pratiche della rinuncia all’impugnazione. Si tratta di una scelta strategica che pone fine a una controversia legale, ma che comporta costi specifici. Chi decide di rinunciare a un ricorso deve essere consapevole che, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, sarà tenuto a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. È una decisione che va ponderata attentamente con il proprio legale, valutando i possibili esiti del giudizio rispetto ai costi certi della rinuncia.
Cosa succede se si presenta una rinuncia all’impugnazione in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza procedere all’esame dei motivi di appello proposti.
La rinuncia all’impugnazione comporta delle conseguenze economiche?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in cinquecento euro.
Da chi deve provenire l’atto di rinuncia per essere valido?
Dal provvedimento si evince che la rinuncia è stata presentata dal difensore di fiducia e successivamente ratificata dalla parte interessata, indicando che deve essere un atto di volontà riconducibile all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39896 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39896 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di AVELLINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Avellino che, in parziale riforma della pronunzia del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Lombardi, ha condannato l’imputata per il reato di percosse di cui alli art. 581 cod. pen., così diversamente qualificata la originaria imputazione di lesioni, rideterminando la pena e confermando nel resto.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del difensore di fiducia, denunziando la contraddittorietà della motivazione in relazione alla credibilità della persona offesa e l’eccessività della pena.
Considerato che in data 3 settembre 2024 è pervenuta rinuncia all’impugnazione a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ratificata dalla parte.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a seguito della espressa rinuncia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il c GLYPH iere es GLYPH ore
Il Presidente