Rinuncia all’Impugnazione: Analisi di una Decisione della Cassazione
La decisione di presentare una rinuncia all’impugnazione è un atto processuale dalle conseguenze definitive, che chiude irrevocabilmente un capitolo giudiziario. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente quali siano gli effetti di tale scelta, confermando l’estinzione del processo e addebitando i costi alla parte rinunciante. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere la meccanica e le implicazioni di questo istituto della procedura penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il merito del ricorso, l’imputata, tramite il suo difensore munito di procura speciale, ha depositato un atto di rinuncia all’impugnazione. Questo atto, presentato formalmente ai sensi dell’articolo 589 del codice di procedura penale, ha cambiato radicalmente il corso del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Preso atto della rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La rinuncia, infatti, priva la Corte della possibilità di entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si è tradotta in un’ordinanza che ha formalizzato due conseguenze principali: l’inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente a sostenere i costi del procedimento.
Le Conseguenze Giuridiche della Rinuncia all’Impugnazione
L’atto di rinuncia ha prodotto effetti immediati e irrevocabili. In primo luogo, ha determinato l’estinzione del processo dinanzi alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, ha causato il cosiddetto ‘passaggio in giudicato’ della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, rendendola definitiva e non più contestabile. Oltre a ciò, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per l’inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è lineare e fondata su un principio cardine della procedura penale. L’articolo 589 del codice di procedura penale stabilisce che la parte può rinunciare all’impugnazione in qualsiasi momento prima della decisione. Tale atto unilaterale non richiede l’accettazione di altre parti e produce l’effetto automatico dell’estinzione del procedimento. La Corte, pertanto, ha semplicemente applicato la norma, rilevando come la rinuncia comporti necessariamente una declaratoria di inammissibilità. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una conseguenza diretta e prevista dalla legge per tutti i casi di inammissibilità del ricorso per cassazione, a prescindere dalla causa che l’ha determinata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: la rinuncia all’impugnazione è una scelta processuale strategica che pone fine alla controversia, ma non è priva di conseguenze. Comporta l’accettazione piena della sentenza precedente e l’onere delle spese del procedimento terminato. La decisione evidenzia l’importanza di ponderare attentamente ogni passo nel percorso processuale, poiché atti come la rinuncia sono definitivi e comportano responsabilità economiche precise per la parte che li compie.
Cosa succede quando una parte rinuncia a un’impugnazione in Cassazione?
Secondo l’ordinanza, la rinuncia comporta l’estinzione del processo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e rende definitiva la sentenza impugnata.
La rinuncia all’impugnazione ha conseguenze economiche?
Sì, la Corte di Cassazione ha condannato la parte rinunciante al pagamento delle spese processuali e di una somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda la decisione della Corte?
La decisione si basa sull’applicazione dell’articolo 589 del codice di procedura penale, che disciplina espressamente l’istituto della rinuncia all’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gallardo NOME;
Ritenuto che l’imputata, a mezzo del proprio difensore munito di procura speciale, il giorno 22/09/2025 ha presentato rinuncia all’impugnazione ex art. 589 cod. proc. pen., determinando così l’estinzione del processo e il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di Appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente