Rinuncia all’Impugnazione: Quando l’Appello Diventa Inammissibile
Nel percorso di un procedimento giudiziario, l’impugnazione rappresenta un diritto fondamentale per le parti. Tuttavia, esistono situazioni in cui una parte decide di fare un passo indietro. La rinuncia all’impugnazione è un atto formale con cui si abbandona l’intenzione di contestare una decisione giudiziaria, ma quali sono le sue conseguenze legali ed economiche? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo aspetto, delineando un esito procedurale netto e inevitabile.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Terminato Prima di Iniziare
Il caso analizzato ha origine dal ricorso per cassazione presentato da un individuo avverso un’ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca. Prima che la Corte potesse entrare nel merito delle questioni sollevate, è intervenuto un fatto decisivo: la parte ricorrente ha formalmente comunicato la propria volontà di rinunciare al ricorso stesso. Questo atto ha spostato l’attenzione della Corte dalla sostanza della controversia alla gestione procedurale di tale rinuncia.
Le Conseguenze della Rinuncia all’Impugnazione
La Corte di Cassazione, ricevuta la comunicazione di rinuncia, ha applicato rigorosamente le norme del codice di procedura penale che disciplinano questa eventualità. La decisione si fonda su due articoli chiave.
La Normativa di Riferimento
L’articolo 589, comma 2, del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente che le parti private hanno la facoltà di rinunciare all’impugnazione, anche avvalendosi di un procuratore speciale. Questa disposizione garantisce la piena disponibilità del diritto di impugnare.
Successivamente, l’articolo 591, comma 1, lettera d), del medesimo codice, prevede una conseguenza diretta e inequivocabile per tale atto: quando vi è rinuncia, il ricorso è dichiarato inammissibile.
La Dichiarazione di Inammissibilità e le Sanzioni
Sulla base di queste premesse normative, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria, però, non è priva di conseguenze per il rinunciante. La decisione comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, la Corte ha disposto il versamento di una somma, determinata in via equitativa, di cinquecento euro in favore della Cassa delle ammende, proprio in ragione dell’intervenuta rinuncia che ha comunque attivato il meccanismo giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono lineari e si basano su un’applicazione diretta della legge. La rinuncia è un atto che estingue il diritto di impugnazione e, di conseguenza, rende il ricorso non più procedibile. La ratio della norma è quella di evitare che il sistema giudiziario resti impegnato nell’esame di un’impugnazione che la stessa parte interessata non ha più interesse a coltivare. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risponde a un principio di responsabilità processuale: chi avvia un procedimento e poi vi rinuncia deve farsi carico dei costi generati dalla sua iniziativa, seppur legittima.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto con effetti definitivi e onerosi. Comporta l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso e addebita al rinunciante non solo le spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare un provvedimento e, allo stesso modo, quella di rinunciarvi, essendo entrambe decisioni cariche di conseguenze giuridiche ed economiche.
Cosa succede se si rinuncia a un’impugnazione nel processo penale?
La rinuncia all’impugnazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo al giudice di esaminarne il merito.
La rinuncia all’impugnazione ha conseguenze economiche per chi la effettua?
Sì, la parte che rinuncia viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata dal giudice in via equitativa.
Chi può presentare la rinuncia all’impugnazione?
Secondo l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen., le parti private possono rinunciare all’impugnazione personalmente o anche per mezzo di un procuratore speciale appositamente nominato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39648 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39648 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2025 del TRIBUNALE di LUCCA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che:
è pervenuta rinuncia all’impugnazione;
l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale”;
l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. dispone che, quando vi è rinunci all’impugnazione, il ricorso è inammissibile.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in ragione dell’intervenuta rinuncia, in euro cinquecento;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il consigliere estensore
Il presidenke