La Rinuncia all’Impugnazione e le sue Conseguenze: Analisi di un’Ordinanza
Nel percorso di un procedimento penale, l’atto di impugnare una sentenza è un diritto fondamentale della difesa. Tuttavia, è altrettanto importante comprendere le implicazioni di una decisione successiva: la rinuncia all’impugnazione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sulle conseguenze automatiche e talvolta onerose di questa scelta, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese aggiuntive. Analizziamo insieme questo caso per capire la natura e gli effetti di tale atto processuale.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Padova, con la quale un imputato aveva concordato una pena (patteggiamento) di quattro anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 20.000 euro, per un reato in materia di stupefacenti.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato, tramite il suo difensore, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando due specifici vizi:
1. Violazione di legge ed errore di motivazione nella determinazione dell’entità della pena applicata.
2. Vizio di motivazione riguardo alla confisca di un’autovettura che era stata sequestrata.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito del ricorso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo.
La Rinuncia all’Impugnazione e l’Effetto sull’Appello
In una data successiva alla presentazione del ricorso, l’imputato ha formalmente dichiarato di voler rinunciare all’impugnazione. Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento davanti alla Suprema Corte.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale con caratteristiche ben precise: è formale, abdicativo (cioè si rinuncia a un diritto), irrevocabile e recettizio. Quest’ultimo termine significa che produce i suoi effetti nel momento in cui perviene all’ufficio del giudice competente a decidere sull’appello (in questo caso, la cancelleria della Corte di Cassazione). L’atto ha inoltre carattere strettamente personale: può essere presentato direttamente dalla parte o dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è munito di una procura speciale che lo autorizzi specificamente a compiere tale rinuncia.
La Decisione della Corte: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Una volta ricevuto l’atto di rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare le norme procedurali pertinenti. La legge, in particolare l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è stata rinuncia.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito dei motivi sollevati dalla difesa. Ma le conseguenze non si sono fermate qui. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato due ulteriori condanne per il ricorrente:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il pagamento di una somma di 500,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la decisione spiegando che la rinuncia, una volta effettuata secondo le forme di legge, determina automaticamente l’inammissibilità del ricorso. La condanna al pagamento di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende è stata giustificata dalla presenza di profili di colpa nel comportamento del ricorrente. Sebbene non esplicitato nel dettaglio, si presume che l’aver avviato un procedimento di legittimità per poi abbandonarlo sia stato considerato un uso non del tutto appropriato della risorsa giudiziaria, giustificando così una sanzione pecuniaria ritenuta congrua dalla Corte.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto definitivo con conseguenze immediate e certe. Chi decide di percorrere questa strada deve essere consapevole che il suo ricorso non verrà esaminato e che, oltre alle spese del procedimento, potrebbe essere condannato a versare una somma aggiuntiva allo Stato. La decisione di rinunciare, pertanto, deve essere ponderata attentamente, rappresentando la chiusura irrevocabile di una fase processuale.
Cosa accade se si presenta una rinuncia all’impugnazione dopo aver fatto ricorso?
L’impugnazione viene dichiarata inammissibile. Ciò significa che la corte non esaminerà i motivi del ricorso, che si considera come mai proposto ai fini della decisione nel merito.
Ci sono conseguenze economiche per chi rinuncia a un’impugnazione?
Sì. Secondo quanto stabilito dalla Corte in questo caso, la rinuncia comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, qualora si ravvisino profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 500 euro.
Chi è autorizzato a presentare l’atto di rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia è un atto strettamente personale. Può essere proposta direttamente dalla parte interessata oppure dal suo difensore, ma solo se quest’ultimo è stato specificamente autorizzato tramite una procura speciale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38013 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 10 gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Padova ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME – per quanto di interesse in questa sede – la pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni di determinazione dell’entità della pena; vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dell’autovettura in sequestro.
In data 15 luglio 2024 è pervenuto un atto con cui il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione, una volta che l’atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di apposita procura speciale.
L’indicata rinuncia, in quanto effettuata in ossequio alle forme previste dalla legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 500,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
Il Consigliere estensore
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