Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SE t – t CC li -a-C
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Genova DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/05/2024 del TRIBUNALE DI GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del procuratore speciale del ricorrente AVV_NOTAIO che ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Mo
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, in data 8 maggio 2024, ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME, conseguentemente confermando l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova in data 12 aprile 2024 in relazione all’imputazione allo stesso ascritta ai capi 1,2,3,4, della imputazione provvisoria (artt. 416, comma primo, secondo e terzo, 81, comma secondo, 110 e 512-bis, 81, comma secondo, 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000, artt. 81, comma secondo, 110, 512bis cod. pen.).
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, COGNOME NOME, deducendo tre motivi di ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
In data 03/07/2024 il Procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall’art 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d’inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.
Occorre precisare che si versa in una situazione di “soccombenza” in quanto alla inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01).
Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro mille in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il GLYPH Luglio 2024.