Rinuncia all’impugnazione: le conseguenze secondo la Cassazione
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale dalle conseguenze definitive e talvolta onerose. Con la recente sentenza n. 23286 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: chi rinuncia al proprio ricorso non solo ne causa l’inammissibilità, ma si espone anche alla condanna al pagamento delle spese processuali. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprenderne la portata pratica.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da un’ordinanza del Tribunale della Libertà che, in sede di riesame, aveva parzialmente accolto il ricorso di un imputato. Nello specifico, la misura della custodia in carcere era stata sostituita con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. Nonostante questo risultato parzialmente favorevole, l’imputato, tramite il proprio difensore, aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la sussistenza degli indizi e la proporzionalità della misura applicata.
Tuttavia, in un momento successivo, il procuratore speciale del ricorrente depositava una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione, motivata dalla carenza di interesse a proseguire, alla luce di un successivo provvedimento del Tribunale.
La Rinuncia all’impugnazione e l’Inammissibilità del Ricorso
La Corte ha innanzitutto chiarito la natura giuridica della rinuncia all’impugnazione. Si tratta di una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia. Questo significa che, una volta manifestata, non può essere ritirata e produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
L’articolo 589 del codice di procedura penale regola le forme della rinuncia, ma la giurisprudenza ha costantemente affermato che tali forme non sono previste a pena di inammissibilità. Ciò che conta è la sicura provenienza dell’atto dal soggetto legittimato (l’imputato o il suo procuratore speciale) e la chiara espressione della volontà di abbandonare il ricorso. Nel caso di specie, questi requisiti erano pienamente soddisfatti, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, come previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte: Soccombenza e Condanna alle Spese
Il punto cruciale della sentenza risiede nella qualificazione delle conseguenze economiche della rinuncia. La Cassazione ha precisato che l’inammissibilità derivante da una rinuncia all’impugnazione integra una situazione di “soccombenza”.
Questo avviene perché la causa dell’inammissibilità non è legata a fattori sopravvenuti e imprevedibili successivi alla presentazione del ricorso, ma a una scelta volontaria della parte. Di conseguenza, il ricorrente che rinuncia viene considerato come la parte che “perde” il giudizio di impugnazione. Tale soccombenza comporta, come logica conseguenza, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa in 500,00 euro, in favore della Cassa delle Ammende. La Corte ha supportato questa interpretazione richiamando precedenti conformi, sottolineando la coerenza del proprio orientamento giurisprudenziale.
Le Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito per gli operatori del diritto e i loro assistiti. La scelta di presentare un ricorso deve essere ponderata, così come quella di rinunciarvi. La rinuncia all’impugnazione, sebbene possa essere una strategia processuale valida in determinate circostanze, non è un atto neutro. Esso chiude definitivamente la porta a un ulteriore esame del caso in quella sede e, come chiarito dalla Suprema Corte, comporta conseguenze economiche dirette per il rinunciante, equiparandolo a tutti gli effetti a una parte soccombente.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia porta la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di interesse, senza esaminarlo nel merito.
La rinuncia a un’impugnazione comporta sempre il pagamento delle spese?
Sì, secondo questa sentenza, la rinuncia volontaria integra una situazione di “soccombenza”, che giustifica la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Quali sono le caratteristiche della dichiarazione di rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia è una dichiarazione abdicativa (si abbandona un diritto), irrevocabile (non si può tornare indietro) e recettizia (produce effetti quando viene conosciuta dal giudice). Non richiede forme particolari, purché la volontà sia espressa chiaramente dal soggetto legittimato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore e procuratore speciale del ricorrente AVV_NOTAIO che ha rinunciato al ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 07/03/2024 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, accoglieva parzialmente il ricorso proposto da COGNOME, sostituendo, limitatamente al reato di cui al capo 2) della rubrica, la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
NOME NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo motivi di ricorso in ordine alla provvista indiziaria e valutazione della proporzionalità della misura.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
In data 08/05/2024 il procuratore speciale del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione per carenza di interesse in considerazione del provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 22.3.2024.
Il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen.; la rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, le cui forme, previste dall’art. 589 cod. proc. pen., non sono stabilite a pena d’inammissibilità, essendo sufficiente la sicura provenienza dal soggetto legittimato ed una volontà chiaramente espressa, come senza alcun dubbio ricorrente nel caso in esame.
Occorre precisare che si versa in una situazione di “soccombenza” in quanto la inammissibilità, giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse non è correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa e non prevedibili (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, dep.2019, Rv. 274736-01; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916-01).
Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, che si ritiene equa del caso di specie, in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso il 4 giugno 2024.