Rinuncia all’impugnazione: quando il ricorso diventa inammissibile
Nel complesso iter del processo penale, la fase delle impugnazioni rappresenta un momento cruciale per la tutela dei diritti della difesa. Tuttavia, esistono atti processuali che possono interrompere questo percorso, come la rinuncia all’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze dirette di tale atto, portando alla declaratoria di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni procedurali.
Il caso in esame: un ricorso interrotto
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Prima che la Corte di Cassazione potesse entrare nel merito della questione, il difensore del ricorrente ha depositato una formale dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. A supporto di tale atto, è stata allegata una procura speciale, datata lo stesso giorno, con cui l’imputato conferiva al proprio legale il potere specifico di compiere tale rinuncia in suo nome e per suo conto.
Questo atto ha modificato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione della Corte dalla valutazione dei motivi del ricorso all’analisi degli effetti prodotti dalla rinuncia stessa.
La decisione della Corte di Cassazione sulla rinuncia all’impugnazione
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la Suprema Corte non ha potuto fare altro che prenderne atto. La decisione è stata netta e conforme alla disciplina del codice di procedura penale: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Questa pronuncia non entra nel merito dei motivi per cui l’imputato aveva inizialmente deciso di impugnare la sentenza, né valuta la fondatezza delle sue doglianze. La Corte si è limitata a constatare la presenza di un atto – la rinuncia – che preclude qualsiasi ulteriore esame della vicenda processuale in quella sede.
Le motivazioni
La motivazione dell’ordinanza si fonda su un preciso riferimento normativo: l’articolo 591, comma 1, lettera d), del Codice di Procedura Penale. Questa norma elenca le cause di inammissibilità dell’impugnazione e include espressamente la “rinuncia all’impugnazione”.
La rinuncia è un atto dispositivo unilaterale con cui la parte manifesta la volontà di non proseguire il giudizio. Una volta presentata validamente (in questo caso, dal difensore munito di procura speciale), essa produce un effetto estintivo immediato del diritto di impugnazione. Di conseguenza, il giudice non ha più il potere di decidere sul merito del ricorso, ma deve limitarsi a dichiararne l’inammissibilità.
Un aspetto rilevante della decisione è che, in questi casi, la Corte non ha disposto l’imposizione delle spese processuali a carico del ricorrente. Questo è un corollario logico del fatto che la rinuncia, a differenza di altre cause di inammissibilità, non deriva da un errore o da una negligenza della parte, ma da una sua scelta volontaria di porre fine al contenzioso.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione è un atto formale con conseguenze definitive. Essa blocca l’iter processuale e porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo la porta a qualsiasi riesame della sentenza impugnata. Per le parti e i loro difensori, ciò sottolinea l’importanza di ponderare attentamente la decisione di rinunciare a un gravame, poiché una volta formalizzata, i suoi effetti sono irrevocabili e precludono ogni ulteriore discussione nel merito.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base alla decisione analizzata, la rinuncia all’impugnazione comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare il merito della questione.
Chi può presentare la rinuncia all’impugnazione?
La rinuncia può essere presentata dalla parte personalmente o dal suo difensore, a condizione che quest’ultimo sia munito di una procura speciale che gli conferisca specificamente tale potere.
In caso di inammissibilità per rinuncia, si viene condannati alle spese?
No, l’ordinanza specifica che, a seguito della rinuncia, il ricorso viene dichiarato inammissibile senza imposizione di spese a carico del rinunciante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25168 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il difensore ha fatto pervenire il 26 febbraio 2024 dichiarazione di ri all’impugnazione, allegando procura speciale in pari data;
che il ricorso, a seguito della rinuncia all’impugnazione, deve essere dich inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., senza imposizione di spese;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024.