Rinuncia all’Impugnazione: Quando il Processo si Ferma Prima del Giudizio
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che, sebbene non frequente, ha conseguenze definitive sull’esito di un procedimento. Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito come questo atto determini l’immediata inammissibilità del ricorso, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi valutazione di merito. Analizziamo una decisione che illustra perfettamente questo meccanismo procedurale.
I Fatti del Caso Processuale
La vicenda trae origine da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi nei confronti di un soggetto, per reati in materia di stupefacenti. L’indagato, tramite i suoi legali, aveva impugnato tale provvedimento davanti al Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, il quale aveva accolto la richiesta, annullando la misura detentiva.
Contro questa decisione di annullamento, il Procuratore della Repubblica aveva deciso di proseguire la battaglia legale, proponendo ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere la riforma della decisione del Riesame e il ripristino della custodia in carcere.
Lo Sviluppo Decisivo: la Rinuncia all’Impugnazione
Il colpo di scena è avvenuto prima ancora che la Corte di Cassazione potesse esaminare il caso. Il Procuratore della Repubblica, ovvero la stessa parte che aveva avviato l’impugnazione, ha trasmesso alla cancelleria della Corte una dichiarazione formale di rinuncia all’impugnazione.
La ragione addotta per tale atto è stata la “sopravvenuta carenza d’interesse”. Sebbene la sentenza non entri nel dettaglio dei motivi di questa carenza, si tratta di una valutazione discrezionale dell’organo di accusa, che può ritenere non più utile o necessario proseguire con il ricorso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Di fronte alla dichiarazione di rinuncia, la decisione della Corte Suprema è stata tanto rapida quanto inevitabile. I giudici non hanno analizzato le ragioni del ricorso originale del PM, né la correttezza della decisione del Tribunale del Riesame. Il loro compito si è limitato a una presa d’atto formale.
La motivazione si fonda su un unico e chiaro riferimento normativo: l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo inequivocabile che una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione è proprio la rinuncia ad essa.
Di conseguenza, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Si tratta di una decisione puramente processuale: la rinuncia agisce come un interruttore che spegne il procedimento d’appello, impedendo al giudice di pronunciarsi sul merito della questione.
Le Conclusioni: Implicazioni della Rinuncia
Le conclusioni che possiamo trarre da questa vicenda sono di natura eminentemente pratica e procedurale. La rinuncia all’impugnazione è un atto dispositivo con cui una parte decide unilateralmente di porre fine a una fase del giudizio che essa stessa aveva iniziato.
L’effetto principale è quello di rendere definitiva la decisione impugnata. In questo caso specifico, l’ordinanza del Tribunale del Riesame che annullava la custodia cautelare è diventata inoppugnabile. L’inammissibilità del ricorso ha cristallizzato la situazione a favore dell’indagato, che rimane libero dalla misura restrittiva. Questo caso dimostra la potenza degli strumenti procedurali a disposizione delle parti e come essi possano determinare l’esito di una controversia in modo più netto e rapido di una lunga discussione sul merito.
Cosa comporta la rinuncia all’impugnazione nel processo penale?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il che significa che il giudice non esamina il merito della questione. La decisione precedentemente impugnata diventa così definitiva.
Per quale motivo il Procuratore della Repubblica ha rinunciato al ricorso?
Secondo quanto riportato nella sentenza, il Procuratore ha dichiarato di rinunciare per “sopravvenuta carenza d’interesse”, senza che vengano specificati i dettagli che hanno portato a questa valutazione.
Qual è la base normativa per dichiarare un ricorso inammissibile a seguito di rinuncia?
La base giuridica è l’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca esplicitamente la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43199 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43199 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi nei confronti di COGNOME NOME, nato a Cittanova (RC) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2024 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata, resa dal Tribunale in funzione di giudice del riesame, aveva annullato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi, che aveva applicato a NOME COGNOME la custodia cautelare in carcere, in relazione a vari reati in materia di stupefacenti.
Con dichiarazione trasmessa nella cancelleria della Corte di cassazione il 12 luglio scorso, il Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto avverso tale decisione, per sopravvenuta carenza d’interesse.
A norma dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la rinuncia all’impugnazione ne determina l’inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.