Rinuncia all’Impugnazione: La Cassazione chiarisce l’Inammissibilità del Ricorso
Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ha ribadito un importante principio procedurale: la rinuncia all’impugnazione da parte del difensore, a seguito della revoca della misura cautelare, determina l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Questo caso offre uno spaccato chiaro su come gli sviluppi fattuali possano influenzare l’esito di un procedimento giudiziario, anche ai massimi livelli.
Il Contesto Processuale: Dal Riesame alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli. Un soggetto, indagato per gravi reati tra cui il concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si trovava agli arresti domiciliari. I suoi difensori avevano impugnato tale misura, chiedendone la revoca o, in subordine, la sostituzione con una meno afflittiva.
Il Tribunale del Riesame, anche a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione, aveva rigettato l’appello, confermando la misura cautelare. Contro questa decisione, la difesa aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi di motivazione.
La Svolta Decisiva: La Rinuncia all’Impugnazione
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la misura cautelare degli arresti domiciliari, oggetto del contendere, era stata revocata. Di conseguenza, il difensore dell’indagato, munito di procura speciale, ha depositato un atto di rinuncia all’impugnazione.
Questo atto ha cambiato radicalmente le carte in tavola. L’interesse che sorreggeva il ricorso – ovvero ottenere la liberazione dalla misura degli arresti domiciliari – era venuto meno, poiché l’obiettivo era già stato raggiunto per altre vie. La difesa, prendendo atto della nuova situazione, ha quindi deciso di non proseguire con il giudizio in Cassazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte sulla Rinuncia all’Impugnazione
La Corte di Cassazione, nel prendere la sua decisione, ha applicato l’articolo 591, comma 1, lettera d) del codice di procedura penale. Questa norma prevede che l’impugnazione sia inammissibile quando vi è una rinuncia.
La Corte ha specificato che la rinuncia, validamente espressa dal ricorrente tramite il suo difensore, ha determinato una “sopravvenuta carenza di interesse”. In altre parole, il ricorrente non aveva più alcun vantaggio pratico da ottenere da una decisione sul merito del suo ricorso. Poiché lo scopo principale del processo è risolvere una controversia attuale e concreta, la scomparsa di tale interesse rende inutile la prosecuzione del giudizio.
Le Conclusioni: Nessuna Condanna alle Spese Processuali
Un aspetto di notevole rilevanza pratica della sentenza riguarda le conseguenze economiche della decisione. Generalmente, una dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (ammenda). Tuttavia, in questo caso, la Corte ha specificato che tale condanna non doveva essere applicata.
La ragione di questa scelta risiede proprio nella causa dell’inammissibilità: la rinuncia all’impugnazione è stata una conseguenza diretta del raggiungimento dell’obiettivo del ricorrente. Non si trattava di un ricorso infondato o presentato senza i requisiti di legge, ma di un’azione che aveva perso la sua ragion d’essere. Pertanto, la Corte ha ritenuto non equo sanzionare economicamente chi ha semplicemente preso atto di un esito a lui favorevole.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia, se validamente presentata, porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo specifico caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della “sopravvenuta carenza di interesse”, determinata dalla rinuncia all’impugnazione presentata dalla difesa dopo che la misura cautelare, oggetto del ricorso stesso, era stata revocata.
La rinuncia all’impugnazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali?
Non necessariamente. Come stabilito in questa sentenza, quando l’inammissibilità deriva da una rinuncia motivata dal venir meno dell’interesse (ad esempio, per revoca della misura contestata), la Corte può non condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’ammenda.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19985 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19985 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/11/2023 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17.11.2023, il Tribunale del Riesame di Napoli, decidendo in sede di rinvio – a seguito di annullamento di questa Corte della precedente ordinanza del medesimo Tribunale che aveva rigettato l’appello proposto dai difensori di COGNOME NOME – indagato in ord al reato di cui agli artt. 110 e 416bis cod. pen. (concorso esterno nell’associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“) e al reato di cui agli artt. 86 D.P.R. m. 570/1960 e 461 bis,1 cod. pe e detenuto in custodia cautelare domiciliare – avverso l’ordinanza del 31.10.2023 del G.I.P. Napoli, volto ad ottenere la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o, in subord la sostituzione della stessa con altra meno afflíttiva – ha rigettato l’appello caut confermando l’ordinanza impugnata.
Avverso l’ordinanza del 17.11.2023, hanno proposto ricorso i difensori di fiducia d COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si contesta vizio di motivazione in relazione agli artt. 627 com 3 e 274, lett. c) cod. proc. pen.
3.2. Con il secondo motivo, si deduce l’apparente motivazione in ordine all’istanz subordinata di sostituzione della misura con altra meno afflittiva.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Con atto pervenuto in data 12.2.2024 è intervenuta rinuncia all’impugnazione, ex art 589 del codice di rito, sottoscritta dal difensore, munito di procura speciale, stante l’inter revoca della misura cautelare.
La rinuncia, validamente espressa dallo stesso ricorrente, determina, ai sensi dell’ar 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza interesse, cui non consegue – tenuto conto della ragione della rinuncia – la condanna a pagamento delle spese processuali e dell’ammenda.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 12.3.2024.