Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50556 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50556 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
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sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/09/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANO
iVota ) dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, detenuto agli arresti domiciliari esecutivi, e che, avverso detto provvedimento, è stato proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando violazione ed erronea applicazione dell’art. 656, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 27 Cost. e 15 Ord. pen.
Rilevato che il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all’impugnazione, tenuto conto che è pervenuta, a mezzo p. e. c., dichiarazione sottoscritta dal ricorrente, con firma autenticata dal difensore (cfr. firma autenticata in calce alla rinuncia; nel senso che la rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale, come avvenuto nella specie: tra le altre, Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE ammende, il cui importo viene determinato tenendo conto della sopraggiunta rinuncia al ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, il 12 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente