Rinuncia all’Impugnazione: Quando Non Si Pagano le Spese Processuali
La rinuncia all’impugnazione è un atto processuale che può avere conseguenze significative, non ultima quella relativa alla condanna alle spese. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale: se la rinuncia è determinata da una sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, quest’ultimo non deve essere gravato dei costi del procedimento. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: da Misura Cautelare a Rinuncia al Ricorso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame. Inizialmente, all’indagato, accusato di reati gravi tra cui associazione per delinquere e riciclaggio, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del Riesame, in parziale riforma, aveva sostituito tale misura con gli arresti domiciliari.
La difesa aveva proposto ricorso per cassazione lamentando, tra le altre cose, una motivazione carente sulla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dato che l’indagato era ultrasettantenne. Tuttavia, nel corso del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, accadeva un fatto decisivo: la misura cautelare veniva revocata.
A seguito di tale revoca, il difensore presentava una formale rinuncia all’impugnazione, avendo perso l’interesse a una pronuncia sul ricorso originario.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia all’Impugnazione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia pervenuta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione è una diretta applicazione dell’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che individua proprio nella rinuncia una delle cause di inammissibilità dell’impugnazione.
L’aspetto più rilevante della sentenza, però, non risiede nella declaratoria di inammissibilità, quanto nelle sue conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha ritenuto di non dover condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La motivazione di questa scelta si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Secondo la Corte, l’inammissibilità del ricorso non era dovuta a una colpa o a un’iniziativa arbitraria del ricorrente, ma a una ‘sopravvenuta carenza di interesse’ derivante da una causa a lui non imputabile, ovvero la revoca della misura cautelare da parte dell’autorità giudiziaria.
In sostanza, venuto meno il provvedimento restrittivo, è venuto meno anche l’interesse a contestarlo. Poiché questa circostanza è esterna alla volontà del ricorrente, sarebbe ingiusto addebitargli le spese di un procedimento divenuto inutile. La Corte ha quindi escluso sia la condanna alle spese processuali sia il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia rafforza un principio di equità processuale di grande importanza pratica. Stabilisce che la rinuncia all’impugnazione, quando è una conseguenza logica e necessaria di eventi favorevoli al ricorrente e non dipendenti da lui, non deve tradursi in una sanzione economica. Per la difesa, ciò significa poter rinunciare a un ricorso diventato obsoleto senza temere ripercussioni negative per il proprio assistito, garantendo così una gestione più efficiente e giusta del contenzioso penale.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base alla legge processuale, la rinuncia è una causa di inammissibilità. Di conseguenza, la Corte dichiara il ricorso inammissibile senza esaminarne il merito.
La rinuncia all’impugnazione comporta sempre la condanna alle spese processuali?
No. Come chiarito dalla sentenza, se l’inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse per una causa non imputabile al ricorrente (come la revoca della misura cautelare), quest’ultimo non può essere condannato né al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Qual è il fondamento giuridico per dichiarare inammissibile un ricorso a seguito di rinuncia?
Il fondamento è l’articolo 591, lettera d), del codice di procedura penale, che elenca espressamente la rinuncia tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45685 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45685 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH I difensori di COGNOME NOME propongono ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli del 12 aprile 2023, con quale, in parziale riforma dell’ordinanza del giudice per le indagini prelimin Tribunale di Napoli, era stata sostituita a COGNOME, indagato per i reati di artt.416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen. (capo 1) , 110 cod. pen., 8 D n.74/2000 (capo 7), 110, 81 cpv., 648-bis e 648-ter.1 cod. pen. (capo 8 misura della custodia cautelare con quella degli arresti domiciliari
1.1 Al riguardo, i difensori lamentano il mancato annullamento dell’ordina genetica per omessa motivazione circa la sussistenza di esigenze cautelar eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma 4 cod. proc. pen. vist COGNOME era ultrasettantenne e che, nel momento in cui il giudice per le in preliminari non offra nessuna motivazione afferente l’eccezionalità delle esig cautelari che giustificherebbero la carcerazione di una persona ultrasettant il Tribunale del riesame non ha titolo per integrare la motivazione m contrario, devi annullare l’ordinanza cautelare.
1.2 I difensori eccepiscono la nullità dell’interrogatorio per omessa registr audiovisiva dell’atto, per cui l’ordinanza cautelare andava annullat mancanza di un valido interrogatorio nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il difensore del ricorrente 4 ha fatto pervenire rinuncia all’impugnazione in quanto è stata revocata la misura cautelare adottata nei confront ricorrente; la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità del ri introduttivo del presente procedimento ai sensi dell’art. 591., lett.d), co pen.
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; per qua riguarda le spese processuali, questo Collegio ritiene di dover dare conti all’orientamento espresso da ultimo da Sez. 5, Sentenza n. 10720 16/12/2021 Cc. (dep. 24/03/2022 ), COGNOME, secondo cui “in tema d impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravven carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente compo che quest’ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spes processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per ammende.”
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 19/10/2023