Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 796 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 796 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2021 del GIP TRIBUNALE di UDINE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con il decreto impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza depositata in data 11 dicembre 2021, avverso il nuovo ordine di esecuzione non sospeso, emesso il 3 dicembre 2021, n. 488/2021, nei confronti di NOME COGNOME, con la quale si deduceva l’illegittimità dell’ordine di esecuzione perché emesso dalla Procura della Repubblica reputata incompetente (appartenendo la competenza alla Procura generale presso la Corte d’appello di Trieste), nonché per mancanza del titolo esecutivo, rispetto alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 18 febbraio 2019, con richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di esecuzione.
2.Ricorre, avverso il descritto provvedimento il condannato, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denunciando, con il primo motivo, nullità del provvedimento per violazione dell’art. 666, comma 2 e 3, cod. proc. pen., per essere stato adottato senza fissazione dell’udienza camerale.
2.1.Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. per mancanza del parere del Pubblico ministero.
3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia all’impugnazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all’impugnazione (cfr. rinuncia del 4 giugno 2022, fatta pervenire a mezzo p. e. c. , a firma del condannato e del difensore, AVV_NOTAIO, con allegata procura speciale).
4.1. Va rilevato, altresì, che la difesa ha documentato la sopravvenuta concessione del beneficio dell’affidamento in prova, ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990.
4.2.All’inammissibilità per rinuncia, ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen. e per carenza di interesse non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, considerato che in data 30 maggio 2022, successiva alla proposizione del ricorso, risulta concesso l’affidamento in prova ai sensi dell’art. 94, comma 2, TU Stup.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso il 20 settembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente