Rinuncia all’Impugnazione: Conseguenze Processuali e Costi
La decisione di presentare un ricorso contro una sentenza penale è un passo importante, ma altrettanto cruciale è la scelta di ritirarlo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette e inevitabili della rinuncia all’impugnazione, un atto che determina non solo la fine del processo, ma anche l’addebito di specifiche sanzioni economiche. Analizziamo questa pronuncia per comprendere meglio le implicazioni di tale scelta processuale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Pescara. L’imputato aveva concordato una pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, oltre a una multa di 2.000,00 euro, per il reato di rapina aggravata in concorso e altri delitti collegati.
Successivamente, tramite il suo difensore, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando che il giudice di primo grado non avesse verificato la possibile presenza di cause di proscioglimento, come richiesto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Tuttavia, prima che la Corte potesse esaminare il merito del ricorso, è intervenuto un fatto decisivo: in data 22 marzo 2024, il difensore, munito di procura speciale, ha formalmente depositato un atto di rinuncia all’impugnazione.
L’Impatto della Rinuncia all’Impugnazione sulla Decisione della Corte
Di fronte alla rinuncia, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare le norme procedurali pertinenti. La legge, infatti, è molto chiara su questo punto.
L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. Si tratta di una conseguenza automatica che impedisce ai giudici di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente. Il processo di appello si chiude prima ancora di iniziare la discussione nel merito.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state concise e strettamente ancorate al dato normativo. I giudici hanno spiegato che la rinuncia al ricorso, quando effettuata ritualmente come nel caso di specie, comporta inevitabilmente l’inammissibilità dell’impugnazione.
A questa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, seguono due ulteriori conseguenze obbligatorie: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma alla cassa delle ammende. La Corte ha quantificato quest’ultima in mille euro, ritenendo che vi fossero profili di colpa nella condotta del ricorrente che ha dato causa all’inammissibilità. La presentazione di un ricorso, seguita da un ripensamento, ha infatti attivato la macchina giudiziaria inutilmente, giustificando l’applicazione della sanzione.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia all’impugnazione non è un atto neutro, ma una decisione con effetti giuridici ed economici precisi e non trascurabili. Chi decide di ritirare un ricorso deve essere consapevole che tale scelta chiude definitivamente la possibilità di una revisione della sentenza e comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni passo della strategia difensiva, poiché le scelte procedurali hanno conseguenze concrete e, talvolta, onerose.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
In base all’art. 591 del codice di procedura penale, la rinuncia rituale al ricorso ne comporta la dichiarazione di inammissibilità, impedendo alla Corte di esaminare le questioni di merito sollevate.
La rinuncia all’impugnazione comporta sempre dei costi per chi la effettua?
Sì. Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla cassa delle ammende?
La Corte ha applicato la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisando profili di colpa nel ricorrente per aver causato l’inammissibilità attraverso la rinuncia. La somma è stata fissata equitativamente in mille euro in ragione dei motivi che avevano originariamente sostenuto il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PACIFICO NOME
NOME nato a SULMONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 del G.I.P. TRIBUNALE DI PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 novembre 2023, il G.i.p del Tribunale di Pescara, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti (tre anni e dieci mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa) per il reato di rapina aggravata in concorso e per altri reati satellite, unit dal vincolo della continuazione.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge, non avendo il Tribunale valutato se sussistessero cause di proscioglimento che avrebbero imposto l’assoluzione del ricorrente, ai sensi dell’art. 129 del codice di rito.
In data 22 marzo 2024 il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all’impugnazione.
La NOME rituale rinuncia al NOME ricorso comporta NOME l’inammissibilità della impugnazione, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di rito.
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/03/2024.