Rinuncia al Ricorso: Conseguenze su Spese e Ammissibilità
La rinuncia al ricorso è un atto processuale con cui una parte decide di non proseguire con l’impugnazione presentata. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 17999/2024) chiarisce le conseguenze di tale atto, in particolare la dichiarazione di inammissibilità e la condanna alle spese. Analizziamo questo caso per comprendere meglio i meccanismi procedurali e le implicazioni per chi decide di ritirare un’impugnazione.
I Fatti del Processo
Una società operante nel settore delle costruzioni era stata sottoposta a controllo giudiziario, una misura di prevenzione volta a monitorare l’attività aziendale. Successivamente, il Tribunale di Catanzaro aveva revocato tale misura. La società, ritenendo ingiusta la revoca, aveva proposto ricorso presso la Corte di Appello, che però aveva rigettato l’istanza.
Non arrendendosi, il rappresentante legale della società, tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di Appello, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione. Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse decidere nel merito, è pervenuto un atto di rinuncia al ricorso da parte della stessa società ricorrente.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Cassazione
Di fronte a un atto di rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione. Il suo compito diventa quello di prendere atto della volontà della parte e dichiarare l’estinzione del procedimento per inammissibilità sopravvenuta.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, però, non è priva di conseguenze economiche per la parte che rinuncia. La legge prevede che, in questi casi, il ricorrente sia condannato a sostenere le spese del procedimento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un principio fondamentale del diritto processuale. La rinuncia all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso stesso. Di conseguenza, la parte che ha dato causa al procedimento, per poi ritirarsi, deve farsi carico dei costi generati.
Oltre alle spese processuali, la Corte ha condannato la società al pagamento di una somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ulteriore sanzione viene applicata quando non emergono elementi che possano giustificare l’errore o escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. In pratica, avendo presentato un ricorso e poi rinunciato senza una valida giustificazione processuale, si presume una certa negligenza, che viene sanzionata economicamente.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un concetto cruciale: la rinuncia al ricorso non è un atto neutro. Sebbene sia un diritto della parte, essa comporta conseguenze precise. La prima è l’inammissibilità del ricorso, che chiude definitivamente la questione. La seconda è di natura economica: la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili che escludano la colpa, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente la scelta di impugnare un provvedimento e di portare avanti il ricorso fino alla sua naturale conclusione, per evitare oneri economici aggiuntivi.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, senza esaminare il merito della questione.
Chi rinuncia al ricorso deve pagare delle spese?
Sì, la parte che rinuncia al ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e, in assenza di motivi che escludano la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Perché viene inflitta una sanzione pecuniaria oltre alle spese processuali?
La sanzione pecuniaria viene applicata perché la rinuncia, senza validi motivi, è considerata una causa di inammissibilità imputabile alla colpa del ricorrente, che ha attivato inutilmente il meccanismo giudiziario.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17999 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17999 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COSTRUZIONI DI MACRI ROCCO
avverso il decreto del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con decreto in data 28/06/2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto in data 17/04/2023 con il quale il Tribunale di Catanzaro aveva revocato il controllo giudiziario già disposto nei confronti della società.
Avverso l’indicato decreto della Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione il rappresentante legale della ditta RAGIONE_SOCIALE, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod.
proc. pen. – violazione dell’art. 127 cod. proc. pen., dell’art. 34-bis d. Igs. n. 159 del 2011 e vizi di motivazione.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento del decreto impugnato.
E’ pervenuto a questa Corte atto di rinuncia al ricorso del rappresentante legale della ditta ricorrente, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2023.