Rinuncia al ricorso in Cassazione: sanzioni e costi processuali
La rinuncia al ricorso è un atto formale che pone fine al giudizio di legittimità, ma non è privo di conseguenze economiche rilevanti per chi lo ha proposto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito che la desistenza volontaria dall’impugnazione comporta l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese.
Il caso e la scelta processuale
La vicenda trae origine da un ricorso presentato contro un’ordinanza emessa dal GIP di un tribunale militare. Prima che la causa giungesse alla trattazione in udienza, il difensore del ricorrente, agendo in forza di una procura speciale, ha depositato telematicamente un atto di rinuncia. Questa decisione, sebbene legittima, sposta il focus dalle questioni di merito alla gestione delle spese processuali e delle sanzioni accessorie.
Gli effetti della rinuncia al ricorso
Quando viene presentata una rinuncia al ricorso, la Corte non entra nel merito delle doglianze sollevate originariamente. L’atto di rinuncia determina automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione. Tuttavia, l’ordinamento prevede che l’attivazione della macchina giudiziaria, se interrotta per volontà della parte o per vizi dell’atto, debba essere ristorata economicamente.
Quando la rinuncia al ricorso genera sanzioni
Secondo l’orientamento consolidato, richiamato anche dalla Corte Costituzionale, l’inammissibilità derivante da una rinuncia al ricorso tardiva o comunque successiva alla presentazione dell’atto non cancella la responsabilità del ricorrente. La condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è volta a sanzionare l’occupazione impropria delle risorse giudiziarie, quantificata nel caso di specie in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sull’applicazione rigorosa dell’art. 616 del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che la rinuncia rende il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale inammissibilità comporta l’obbligo di rifondere le spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha ravvisato profili di colpa correlati alla proposizione dell’impugnazione, ritenendo equo determinare una sanzione pecuniaria significativa in considerazione delle questioni dedotte e della natura del provvedimento impugnato.
Le conclusioni
In conclusione, la rinuncia non rappresenta una via d’uscita gratuita dal processo penale. Il ricorrente è tenuto a versare sia le spese processuali sia la sanzione pecuniaria determinata dalla Corte. Questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione preventiva e strategica prima di adire la Suprema Corte, poiché ogni atto processuale genera obbligazioni economiche che permangono anche in caso di successivo ripensamento della parte.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso già presentato in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Il difensore può rinunciare al ricorso autonomamente?
No, il difensore può presentare l’atto di rinuncia solo se è munito di una procura speciale rilasciata appositamente dal cliente.
A quanto ammonta la sanzione per la Cassa delle ammende?
L’importo è determinato equitativamente dal giudice; in questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41488 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41488 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/11/2022 del GIP TRIB. MILITARE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminato il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il difensore del ricorrente da NOME COGNOME di procu speciale ha rinunciato alla trattazione del ricorso con atto telematicam depositato in data 11 luglio 2023.
Ritenuto che la rinuncia rende il ricorso inammissibile e che all’inammissibi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod, proc, pen., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento e – per i profili di colpa corre dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore dell Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si sti equo determinare in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 14 settembre 2023.