Rinuncia al Ricorso: Le Conseguenze Economiche della Revoca dell’Appello
La decisione di presentare un’impugnazione in un procedimento penale è un passo significativo, ma altrettanto lo è la scelta di revocarla. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di una rinuncia al ricorso, sottolineando come questo atto, se non adeguatamente giustificato, comporti precise responsabilità economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
Il Contesto del Caso: Dalla Richiesta alla Rinuncia
La vicenda trae origine da un’ordinanza della Corte d’Appello che aveva accolto la richiesta di un imputato di applicare l’istituto della continuazione tra reati giudicati separatamente. Nonostante l’esito parzialmente favorevole, l’imputato aveva deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando un’erronea determinazione della pena finale.
Tuttavia, durante lo svolgimento del procedimento dinanzi alla Suprema Corte, lo stesso ricorrente ha compiuto un passo indietro, formalizzando un atto di rinuncia all’impugnazione. Questa dichiarazione, resa dinanzi alla direzione della casa di reclusione, ha cambiato radicalmente il corso del giudizio.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, ricevuta la formale rinuncia, ha agito di conseguenza. Invece di entrare nel merito delle doglianze sulla determinazione della pena, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è stata una sorpresa, ma una diretta applicazione delle norme procedurali che disciplinano l’istituto della rinuncia.
L’aspetto più rilevante della decisione, però, risiede nelle conseguenze economiche. La Corte ha infatti condannato il ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche di una somma di 500 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è chiara e si fonda sulla natura giuridica della rinuncia al ricorso. I giudici la definiscono un “atto negoziale processuale abdicativo e recettizio”. Vediamo cosa significa:
* Atto negoziale processuale: È una manifestazione di volontà che produce effetti diretti all’interno del processo.
* Abdicativo: Con questo atto, la parte abbandona volontariamente una posizione giuridica attiva, in questo caso il diritto a ottenere una pronuncia nel merito del proprio appello.
* Recettizio: L’atto produce i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, ovvero l’autorità giudiziaria.
La conseguenza principale di tale atto è l’estinzione del gravame. Di conseguenza, il ricorso diventa inammissibile ai sensi dell’art. 591 del codice di procedura penale. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria deriva dal fatto che la rinuncia non è risultata “giustificata”. La legge prevede questa sanzione per scoraggiare impugnazioni presentate con leggerezza e poi abbandonate, che comunque impegnano risorse del sistema giudiziario.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto formale con conseguenze precise e non reversibili. Chi decide di impugnare un provvedimento deve essere consapevole del proprio percorso processuale. L’abbandono dell’appello non è un’azione priva di costi; al contrario, se non supportato da valide giustificazioni, comporta una condanna economica che si aggiunge alle spese processuali. La decisione serve da monito sull’importanza di ponderare attentamente ogni scelta processuale, evitando di avviare procedimenti che non si intendono portare a termine.
Cosa succede se si presenta una rinuncia al ricorso durante un procedimento penale?
La rinuncia al ricorso produce l’effetto di estinguere l’impugnazione, portando la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminarlo nel merito.
La rinuncia a un ricorso comporta sempre delle spese per chi la presenta?
Sì, se la rinuncia non risulta giustificata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 500 euro.
Che natura giuridica ha l’atto di rinuncia al ricorso?
Secondo la Corte, la rinuncia ha la natura di un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio. Ciò significa che è una dichiarazione di volontà che produce i suoi effetti nel momento in cui perviene all’organo giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40767 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 5 Num. 40767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 1851/2025
CC – 26/11/2025
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 24/04/2025 della Corte d’appello di Napoli; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; con procedura de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha accolto la richiesta, formulata da NOME COGNOME, diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati.
Il ricorso lamentava l’erroneità della determinazione della pena finale.
Nelle more del procedimento, il ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso (dichiarazione resa dal COGNOME in data 4.11.2025, dinanzi alla direzione della Casa di reclusione di Asti) ai sensi dell’art. 589, comma 2 cod. proc. pen.
La rinuncia, avente natura di atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l’effetto estintivo del gravame, con conseguente inammissibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 591 lett. d) cod. proc. pen.
Non risultando giustificata la rinuncia, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME