Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2090 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2090 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Potenza il 04/05/1951
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Tribunale del riesame di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite della difesa, impugna l’ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza che, ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il gravame cautelare avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Potenza che aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere in merito a plurime ipotesi di peculato, anche in concorso, ai danni della “RAGIONE_SOCIALE” in amministrazione giudiziaria (capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19).
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. quanto ad omessa autonoma valutazione in ordine alle esigenze cautelari ex art. 275, comma 4, e 292, comma 2, lett. b) e c-bis) cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., censurando l’assenza di motivazione circa la gravità indiziaria in ordine ai reati contestati in via provvisoria.
Con atto inviato a mezzo “PEC” in data 3 dicembre 2024, l’avv. NOME COGNOME munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
L’intervenuta rinuncia al ricorso depositata in data 3 dicembre 2024 da parte della difesa munita di regolare procura speciale, impone di dichiarare ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l’immediata estinzione del rapporto processuale.
La rinuncia al ricorso effettuata in largo anticipo rispetto alla data di fissazione dell’udienza induce il Collegio a ritenere la sussistenza di validi motivi per non disporre la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, dovendosi comunque provvedere a disporre la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr nte al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/12/2024.