Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36035 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio in relazione al primo assorbente motivo di ricorso; preso atto dell’arrivo, in limine litis , dell’atto di rinuncia al ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 comma 5 e 611 comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da NOME COGNOME avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all’indagato. Nel provvedimento si evidenzia che il sequestro a carico dell’indagato non è ancora stato eseguito e che, pertanto, non può configurarsi un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, nel caso di
sequestro, corrisponde, di norma alla aspettativa alla restituzione della rem captam .
Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell’imputato deduce:
violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. in relazione al disposto degli artt. 322, 324, 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen. per falsa applicazione dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità;
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta carenza di interesse all’impugnazione cautelare (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).
Si lamenta l’infondatezza della premessa su cui si basa la decisione di inammissibilità, costituita dalla mancata esecuzione del sequestro all’epoca della decisione, risultando dalla documentazione a disposizione del tribunale che il provvedimento era stato regolarmente eseguito già il 5 giugno 2025. Risale, infatti, a tale data la nota della Guardia di finanza agli istituti di credito interessati con la richiesta di imporre l’immediata apposizione del vincolo giuridico sui conti correnti nella disponibilità dell’indagato fino alla concorrenza dell’importo per ciascuno indicato. Secondo una recente pronuncia (2024/31957) ciò è sufficiente ad integrare il blocco del conto, corrispondente al vincolo cautelare.
A ciò si aggiunge che l’eventuale lacuna documentale (di cui peraltro si nega la sussistenza), fosse essa dipesa dalla mancata comunicazione dell’esito del sequestro da parte del pubblico ministero, o dalla mancata produzione ad opera dell’indagato stesso, non implica carenza di interesse da parte di quest’ultimo né può essere assunta quale prova della mancata esecuzione stessa, essendo piuttosto il Tribunale procedente onerato dell’obbligo di verifica ed acquisizione della documentazione carente.
È manifestamente illogica, nonché paradossale, a fronte dell’inadempimento del pubblico ministero all’onere di allegazione, dichiarare l’inammissibilità del ricorso piuttosto che la perdita di efficacia della misura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Intervenuta, medio tempore , la rinuncia al ricorso, va constatata la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e, quale riflesso processuale, dichiarata l ‘ inammissibilità del ricorso stesso.
L’imputato va condannato al pagamento delle spese processuali ma non alla corresponsione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende,
stante la sufficiente tempestività della comunicazione della rinuncia (17 settembre 2025) rispetto alla data del provvedimento che la aveva giustificata (8 agosto 2025) ed alla data dell’udienza odierna.
Si è infatti affermato che, nell’ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa non imputabile al ricorrente (nel caso di specie, la revoca medio tempore del provvedimento impugnato), quest’ultimo, può essere condannato solo al pagamento delle spese processuali ma non anche al versamento della sanzione in favore della Cassa per le ammende , presupponendo quest’ultimo una colpa non ravvisabile in concreto (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME