Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7441 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7441  Anno 2024
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
 Il Tribunale di Salerno, in sede di riesame, con ordinanza del 20 luglio 2023, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dalla RAGIONE_SOCIALE (amm. Unico Giannetta AVV_NOTAIO Giuseppe), avverso il decreto di sequestro preventivo (della somma di euro 106.804,32) del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vallo della Lucania del 14 marzo 2023, relativamente ai reati di cui agli art. 81, 110, 483, 453, 459 cod. pen., 76, d.P.R. 445/2000, 27, d. Igs. 239/2010 e 10 quater d. Igs. 74 del 2000.
Ricorre in cassazione la RAGIONE_SOCIALE deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
1. Violazione di legge (art. 321 e 521 cod. proc. pen.);
2 Violazione di legge (art. 483 cod. pen., 10 quater d. Igs. 74/2000, 88 d. I. 34/2000, 1, comma 46, I. 205/2017, 25 cost. e 521 cod. proc. pen.);
3. Violazione di legge (art. 125, 325, 521 cod. proc. pen. 27 e 117 costituzione; art. 6 Cedu);
4. Violazione di legge (art. 324, comma 7, 309, commi 9 e 9 bis, 325 e 10 cod. proc. pen.)
5. Mancanza di motivazione sul periculum in mora.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso; il ricorso, quindi, deve dichiararsi inammissibile, per rinuncia. Oltre alla rinuncia sussiste anche una sopravvenuta carenza di interesse per il dissequestro.
L’inammissibilità dell’impugnazione fondata sulla emersione di nuovi elementi di fatto (nel caso: dissequestro delle somme), non conosciuti
all’atto della proposizione del ricorso e tali da comportare una diversa valutazione dell’interesse ad impugnare da parte del ricorrente, è estranea a profili di colpa, non è, pertanto, idonea a fondare la pronuncia di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. e delle spese del procedimento di Cassazione (Vedi Sez. 5, n. 9831 del 15/12/2015 – dep. 09/03/2016, P.G., P.C. in proc. RAGIONE_SOCIALE, Rv. 26756501; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 – dep. 01/03/2012, COGNOME, Rv. 25291001; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006 dep. 14/09/2006, COGNOME, Rv. 23485901). 
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 5/12/2023