Rinuncia al Ricorso in Cassazione: La Procura Speciale è Indispensabile
Nel complesso mondo della procedura penale, ogni atto deve rispettare forme e requisiti ben precisi per essere considerato valido ed efficace. Un esempio lampante riguarda la rinuncia al ricorso, un atto che, sebbene possa sembrare semplice, nasconde insidie procedurali significative. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 34479/2024) ci offre l’occasione per approfondire un aspetto cruciale: la necessità della procura speciale affinché il difensore possa validamente rinunciare all’impugnazione per conto del proprio assistito.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un individuo, indagato per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti (ex art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Contro tale decisione, il difensore dell’indagato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge.
Successivamente alla presentazione del ricorso, accadeva un fatto determinante: il difensore depositava in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione. Tuttavia, questo primo atto era firmato unicamente dall’avvocato, sprovvisto di una procura speciale che lo autorizzasse a compiere tale specifico atto. In un secondo momento, lo stesso legale depositava una procura speciale, con firma autenticata, con cui l’assistito lo autorizzava espressamente a rinunciare al ricorso.
La Decisione della Corte sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla distinzione tra la prima rinuncia, inefficace, e la seconda, resa valida dal deposito della procura speciale. Con la formalizzazione corretta della volontà del ricorrente, l’impugnazione ha perso la sua ragion d’essere, portando a una pronuncia di inammissibilità e alla condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito un principio fondamentale di procedura penale. La rinuncia al ricorso non è un atto rientrante nel mero esercizio del diritto di difesa, ma un atto dispositivo del diritto all’impugnazione. Ciò significa che tale atto richiede una manifestazione di volontà inequivoca e personale della parte interessata.
La legge prevede che questa volontà possa essere espressa in due modi:
1. Personalmente: dall’imputato stesso.
2. A mezzo di procuratore speciale: da un difensore munito di un mandato specifico per compiere quell’atto.
La prima rinuncia, firmata dal solo avvocato senza procura, era quindi giuridicamente inefficace, poiché non vi era prova della volontà dell’assistito di abbandonare l’impugnazione. Come precisato dalla giurisprudenza citata nella sentenza (Sez. 2, n. 49480/2023), la rinuncia non può essere presunta e deve essere espressa nelle forme previste.
Il successivo deposito della procura speciale autenticata ha sanato la situazione, rendendo la rinuncia pienamente efficace perché, a quel punto, era manifestamente riconducibile alla volontà personale del ricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile non per un vizio originario, ma per un atto dispositivo successivo e valido.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza del rigore formale negli atti processuali. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la rinuncia al ricorso è un passo che pone fine a un grado di giudizio e deve essere compiuto con la massima attenzione. Un difensore non può decidere autonomamente di rinunciare a un’impugnazione; per farlo, deve essere investito di un potere specifico tramite una procura speciale. In assenza di tale mandato, l’atto è nullo e il processo prosegue. La corretta formalizzazione, invece, conclude definitivamente il procedimento, con la conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
Un avvocato può rinunciare a un ricorso per cassazione senza un’autorizzazione specifica del suo assistito?
No, la rinuncia al ricorso non è considerata un atto di difesa, ma un atto con cui si dispone del diritto a impugnare. Pertanto, richiede una manifestazione di volontà chiara e inequivocabile dell’interessato, che può essere espressa personalmente o tramite un avvocato munito di procura speciale.
Cosa succede se la rinuncia al ricorso viene presentata dal solo avvocato senza procura speciale?
In questo caso, la rinuncia è considerata giuridicamente inefficace. Il ricorso continua il suo iter processuale come se la rinuncia non fosse mai stata presentata, perché manca la prova della volontà personale della parte di abbandonare l’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di una rinuncia al ricorso valida e formalmente corretta?
Se la rinuncia è presentata correttamente (personalmente dall’interessato o dal difensore con procura speciale), il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il procedimento si conclude e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pomigliano D’Arco, avverso la ordinanza del 27/02/2024 emessa dal Tribunale della libertà di
Napoli;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettarsi o dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27 febbraio 2024 il Tribunale di Napoli ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari dle Tribunale di Napoli in relazione ai reati ex art. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.
Nel ricorso presentato dal suo difensore COGNOME ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi id colpevoOlezza per il reato ex a t. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Successivamente. l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME, ha fatto pervenire in cancelleria una rinuncia (datata 31 maggio ricorso non sottoscritta del suo assistito ma dal solo difensore sprovvisto di p speciale, sicché essa risulterebbe inefficace’posto che la rinuncia, non costit esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della v dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (S 2,n. 49480 del 31/10/2023, COGNOME, Rv. 285663; né, per questa stessa ragio rileva che, come nel caso in esame, il difensore rinunciante sia lo stess proposto l’impugnazione (Sez. 1, n. 44612 del 16/10/2008, COGNOME, Rv. 241569
Tuttavia, deve rilevarsi che il già menzionato difensore successivamente h anche fatto pervenire la procura speciale alla rinuncia al ricorso rilasciat suo assistito con forma autenticata, datata 4 giugno 2024.
Su queste basi può riconoscersi efficacia alla rinuncia al ricorso po manifestamente riconducibile alla personale volontà del ricorrente.
Pertanto, il ricorso risulta inammissibile per rinuncia alla impugnazione, conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali.
Così deciso il 20/06/2024