Rinuncia al Ricorso: Cosa Succede se l’Interesse all’Impugnazione Viene Meno?
La procedura penale è un percorso complesso, dove ogni atto deve rispondere a precisi requisiti di legge. Tra questi, uno dei più importanti è l’interesse ad agire. Senza un interesse concreto e attuale, un’azione legale perde la sua ragione d’essere. La sentenza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questo principio, illustrando le conseguenze di una rinuncia al ricorso motivata dal raggiungimento dell’obiettivo per altra via.
I Fatti del Caso: Dalla Richiesta di Arresti Domiciliari all’Appello
La vicenda ha origine dalla richiesta di un indagato di sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, anche con l’ausilio del cosiddetto braccialetto elettronico. Questa istanza veniva però respinta sia dal Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) sia, in un secondo momento, dal Tribunale del riesame, che confermava la decisione del primo giudice.
Contro quest’ultima ordinanza, la difesa dell’indagato proponeva ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo alla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato, nonché sull’adeguatezza della misura carceraria.
La Svolta: La Nuova Ordinanza e la Rinuncia al Ricorso
Mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte, si verificava un evento determinante. Il G.i.p. del Tribunale competente, con una nuova ordinanza, accoglieva la richiesta originaria, sostituendo la misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Questo provvedimento, di fatto, soddisfaceva pienamente la pretesa del ricorrente. Di conseguenza, i suoi difensori depositavano un atto formale di rinuncia al ricorso per cassazione, evidenziando come l’interesse a una decisione da parte della Suprema Corte fosse ormai venuto meno.
Le Motivazioni della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che la rinuncia era chiaramente motivata dal “venir meno dell’interesse all’impugnazione”.
Il ricorrente aveva già ottenuto il risultato che sperava di conseguire con l’appello. Proseguire il giudizio in Cassazione sarebbe stato un esercizio puramente formale e privo di qualsiasi utilità pratica per la parte. La Corte, pertanto, applicando i principi fondamentali del diritto processuale, ha chiuso il procedimento senza entrare nel merito delle censure originariamente sollevate.
Conclusioni: L’Economia Processuale e l’Interesse ad Agire
Questa pronuncia, seppur sintetica, ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento: non c’è azione senza interesse. Un processo non può essere portato avanti per mere questioni di principio o quando la pretesa è stata già soddisfatta. La rinuncia al ricorso in seguito a un provvedimento favorevole del giudice di merito è la naturale conseguenza di questo principio e risponde anche a un’esigenza di economia processuale, evitando di impegnare la Suprema Corte in questioni che hanno già trovato una soluzione concreta. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un memento sull’importanza di valutare costantemente la sussistenza dell’interesse del proprio assistito in ogni fase del procedimento.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i difensori del ricorrente hanno presentato un atto di rinuncia, motivato dal fatto che l’interesse all’impugnazione era venuto meno.
Cosa ha causato la perdita di interesse nel proseguire il ricorso?
La perdita di interesse è stata causata da una nuova ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, nelle more del giudizio di Cassazione, ha sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, accogliendo di fatto la richiesta iniziale del ricorrente.
Cosa aveva chiesto originariamente il ricorrente?
Il ricorrente aveva originariamente chiesto la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con l’applicazione del braccialetto elettronico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1271 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Polistena (RC) ill 23/6/1993
avverso l’ordinanza del 2/5/2023 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dei difensori del ricorrente, Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno dichiarato di rinunciare al ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 2/5/2023, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa il 23/3/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del cd. braccialetto elettronico.
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Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unica censura – il vizio di motivazione quanto alla concretezza e alla attualità del pericolo d reiterazione del reato, nonché in ordine all’adeguatezza della misura cautelare.
Con atto del 30/11/2023, i difensori’ del ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all’impugnazione, in quanto il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria aveva nelle more sostituito la misura custodia le con quella degli arresti domiciliari, con ordinanza del 13/10/2023.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, motivata dal venir meno dell’interesse all’impugnazione.
P.Q.N11.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2023.