Rinuncia al Ricorso: Niente Spese se l’Interesse Viene Meno
Quando un imputato decide di fare una rinuncia al ricorso perché le circostanze sono cambiate a suo favore, deve comunque pagare le spese processuali? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13647/2024, ha fornito un’importante precisazione: se l’interesse a proseguire l’impugnazione viene meno per cause sopravvenute, la conseguente declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari di Firenze, che disponeva la custodia cautelare in carcere per un individuo accusato di bancarotta fraudolenta. L’indagato, tramite il suo difensore, presentava istanza di riesame al Tribunale della Libertà, che però confermava la misura detentiva.
Contro questa decisione, veniva proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, accadeva un fatto nuovo e decisivo: la misura della custodia in carcere veniva sostituita con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari. A seguito di questo cambiamento, il difensore presentava una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse a proseguire.
La Decisione della Cassazione sulla Rinuncia al Ricorso
La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il punto cruciale della decisione, però, non riguarda l’esito scontato dell’inammissibilità, bensì le sue conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Collegio ha stabilito che la dichiarazione di inammissibilità, in questo specifico contesto, non doveva essere seguita dalla condanna al pagamento delle spese processuali, né dal versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha chiarito un principio fondamentale della procedura penale. L’inammissibilità del ricorso non è sempre uguale. In questo caso, essa non deriva da un vizio originario dell’atto di impugnazione, ma da un evento successivo e volontario: la rinuncia al ricorso.
Questa rinuncia, a sua volta, è giustificata da una “sopravvenuta carenza di interesse”. L’obiettivo principale del ricorso era ottenere una misura meno gravosa del carcere. Una volta ottenuti gli arresti domiciliari, l’interesse a coltivare quell’impugnazione è oggettivamente venuto meno.
I giudici hanno spiegato che non ci si trova in una situazione di “soccombenza”, ovvero la condizione di chi perde la causa nel merito. La soccombenza presuppone che il ricorso sia stato esaminato e giudicato infondato. Qui, invece, il ricorso non è stato esaminato affatto, proprio a causa della rinuncia.
Citando precedenti giurisprudenziali conformi (Cass. n. 4452/2019 e n. 13607/2010), la Corte ha ribadito che la condanna alle spese è una sanzione per chi ha promosso un’impugnazione inammissibile o infondata. Non può essere applicata a chi, ragionevolmente, rinuncia a un’azione legale diventata inutile per fatti non dipendenti dalla sua volontà iniziale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una tutela importante per l’indagato. Stabilisce che la rinuncia a un ricorso, quando motivata da un legittimo venir meno dell’interesse ad agire (come la sostituzione di una misura cautelare), non deve comportare sanzioni economiche. Questa decisione promuove un’economia processuale, incentivando le parti a non proseguire giudizi ormai superati dai fatti, senza il timore di essere penalizzate con la condanna alle spese. In sostanza, si riconosce che abbandonare una battaglia legale divenuta priva di scopo è un atto processualmente corretto che non merita alcuna sanzione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il difensore dell’indagato ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia, motivata dal fatto che la misura cautelare era stata nel frattempo modificata dal carcere agli arresti domiciliari, facendo venire meno l’interesse a proseguire.
In caso di rinuncia al ricorso per carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No, secondo questa ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia dovuta a una sopravvenuta carenza di interesse non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Qual è la differenza tra questa inammissibilità e una normale soccombenza?
La differenza fondamentale è che qui l’inammissibilità non deriva da un vizio o dall’infondatezza del ricorso, ma da un atto volontario (la rinuncia) giustificato da eventi successivi. Non si tratta di una “sconfitta” nel merito (soccombenza), ma di una presa d’atto che il processo su quel punto è diventato inutile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 13647 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 13647 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME PONTEDERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 13 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze – Sezione Riesame GLYPH nel rigettare l’stanza di riesame proposta da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza emessa 1’11 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per più fatti di bancarotta fraudolenta.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia,
deducendo, con un unico motivo, i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.
2.1. Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugNOME sarebbe viziato nella parte in cui il Tribunale «ha ritenuto inadeguati gli arresti domiciliar mantenendo la misura della custodia in carcere».
Successivamente, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita l’originarla misura cautelare con gli arresti domiciliari.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l’impugnazione avverso il provvedimento applicativo dell’originaria misura cautelare, che è stata oramai sostituita.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere dichiarata de plano.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casi in cui l’inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all’impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv. 249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.
Così deciso, il 15 dicembre 2023.