Rinuncia al Ricorso: Niente Spese se l’Interesse Viene Meno
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che, di norma, comporta la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese. Tuttavia, una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7305/2024) ha chiarito un’importante eccezione, stabilendo che se la rinuncia è motivata da una sopravvenuta carenza di interesse, dovuta a fatti nuovi e non prevedibili, l’imputato non deve essere condannato al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Caso: Dalle Forniture Sanitarie alla Cassazione
La vicenda trae origine da un’indagine per reati gravi, tra cui truffa aggravata ai danni di un’azienda sanitaria pubblica, frode in pubbliche forniture e corruzione, legati alla fornitura di mascherine e dispositivi medici durante la pandemia da Covid. Sulla base delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari aveva emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto, successivamente sostituita con gli arresti domiciliari.
Contro questa misura, la difesa aveva proposto un ricorso per riesame al Tribunale di Bologna, che aveva confermato il provvedimento. L’indagato, ritenendo illegittimi gli atti probatori, aveva quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La Svolta Processuale e la Rinuncia al Ricorso
Il colpo di scena è avvenuto mentre il ricorso era pendente dinanzi alla Suprema Corte. La misura cautelare degli arresti domiciliari, oggetto dell’impugnazione, è stata revocata. Di conseguenza, è venuto meno l’interesse concreto e attuale dell’imputato a ottenere una pronuncia dalla Cassazione, dato che l’obiettivo del ricorso – la revoca della misura – era già stato raggiunto per altre vie.
In ragione di ciò, l’imputato, tramite il suo legale, ha trasmesso una formale dichiarazione di rinuncia al ricorso, evidenziando proprio la sopravvenuta carenza di interesse.
Le Motivazioni della Cassazione: Perché la Rinuncia al Ricorso non Comporta Costi?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, come conseguenza diretta della rinuncia. La questione giuridica di maggior interesse, tuttavia, riguardava le conseguenze economiche di tale declaratoria. In genere, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, però, la Corte ha derogato alla regola generale. I giudici hanno osservato che la scelta di rinunciare non derivava da un ripensamento immotivato o da un’iniziativa processuale infondata, bensì da un evento oggettivo e nuovo: la revoca della misura cautelare. Questo fatto ha modificato il quadro processuale, rendendo la prosecuzione del ricorso priva di scopo.
La decisione di rinunciare è stata quindi considerata una logica conseguenza di una “diversa valutazione dell’interesse ad impugnare”, basata su “nuovi elementi di fatto non sussistenti all’atto della proposizione del presente ricorso”. In altre parole, la rinuncia non era un atto di negligenza o temerarietà, ma una scelta processuale ragionevole e giustificata dalle circostanze sopravvenute.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa pronuncia stabilisce un principio di equità processuale di notevole importanza. Si afferma che un imputato non può essere penalizzato economicamente se rinuncia a un’impugnazione a causa di eventi nuovi che ne fanno venir meno l’interesse. La sentenza distingue nettamente tra una rinuncia dovuta a un ripensamento strategico e una rinuncia causata da un mutamento oggettivo della situazione di fatto.
In pratica, si tutela il diritto di difesa, consentendo alle parti di adattare la propria strategia processuale all’evolversi della vicenda giudiziaria, senza temere sanzioni economiche quando la cessazione dell’interesse a proseguire il giudizio è pienamente giustificata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente ha presentato una formale dichiarazione di rinuncia prima che la Corte di Cassazione potesse decidere nel merito.
Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali?
No, la Corte di Cassazione ha escluso la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Qual è la motivazione per cui non sono state addebitate le spese?
La Corte ha ritenuto che la rinuncia fosse giustificata da un evento sopravvenuto – la revoca della misura cautelare – che ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a proseguire. La scelta è stata considerata una conseguenza logica di nuovi elementi di fatto, non una decisione arbitraria o infondata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7305 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7305 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bologna il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrrice generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per rinuncia;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Bologna, in sede di riesame proposto dal ricorrente, ha confermato il provvedimento di applicazione della misura cautelare emesso nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice dal indagini
preliminari di Forlì per numerosi reati, tra i quali truffa aggravata ai danni dell’RAGIONE_SOCIALE falso, frode in pubbliche forniture, riciclaggio, corruzione commessi in relazione alla fornitura di mascherine e dispositivi medici nel periodo della pandemia da Covid, con sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso NOME COGNOME, a mezzo dei propri difensori, con un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato, ritenendo l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per inutilizzabilità degli atti fondan il compendio probatorio ed acquisiti illegittimamente.
Successivamente, con nota in data 11 gennaio 2023, trasmessa via PEC, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto autenticato dal difensore e procuratore speciale, AVV_NOTAIO evidenziando la sopravvenuta carenza di interesse, per essere stata la misura cautelare revocata in pendenza della presente impugnazione.
Dalla rinuncia all’impugnazione consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma non anche la condanna alle spese e al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende poiché la scelta di NOME COGNOME è riconducibile a modifiche del regime cautelare intervenute nelle more della decisione e, dunque, ad una diversa valutazione dell’interesse ad impugnare da parte del ricorrente, riconosciuta dall’ordinamento e fondata su nuovi elementi di fatto non sussistenti all’atto della proposizione del presente ricorso.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente