Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34023 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME POSCIA EVA COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME (rinunciante) nata a XXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Firenze, per quanto qui d’interesse, ha rigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale, avanzata ai sensi dell’art. 47quinquies legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.) da
NOME, con riferimento alla sua situazione di padre di prole di età non superiore a dieci anni, stante il requisito ostativo del pericolo di condotte recidivanti, inferito dalla scarsa consapevolezza da parte dell’istanza dei propri agiti criminali e della mancata individuazione della vittima del reato come tale.
Ricorre per cassazione NOME, con il ministero del difensore AVV_NOTAIO, e con un unico, articolato motivo denuncia la violazione e l’erronea applicazione dell’art.47quinquies Ord. pen.
Evidenzia, in particolare, come il Tribunale, abbia fondato il proprio giudizio sull’analisi personologica piø risalente, trascurando gli esiti dell’approfondimento dallo stesso sollecitato e che ha dato contezza del fatto che la donna aveva acquisto una «maggiore consapevolezza e maturità» (si veda la relazione di sintesi del 5 febbraio 2025) e che lo stesso Tribunale per i minorenni aveva disposto a carico del locale Sevizio sociale un intervento di sostegno e monitoraggio e l’attivazione di un supporto psicologico per il figlio NOME e per un sostegno alla genitorialità nei riguardi del padre e per la madre, ove non piø detenuta (così nell’ordinanza del Tribunale per i minorenni in data 3 febbraio 2025).
Pone in rilievo che l’esclusione del pericolo di recidiva Ł testimoniato dal fatto che la condannata non ha mai violato la misura degli arresti domiciliari e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta depositata in data 8 luglio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Successivamente la ricorrente, con atto a sua firma autenticata dal difensore munito di procura speciale, ha proposto rinuncia al ricorso per carenza di interesse avendo,
con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 18 settembre 2025 ottenuto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la ricorrente, con firma autenticata dal procuratore speciale, ha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perchØ medio tempore il Tribunale di sorveglianza, con provvedimento del 18 settembre 2025, l’ha ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Si deve allora prendere atto che, secondo quanto puntualizzato dalle Sezioni unite di questa Corte suprema, «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).
Alla rituale rinunzia al ricorso, dunque, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l’inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente nØ alle spese del procedimento nØ al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 – 01; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308).
In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così Ł deciso, 26/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.