Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5527 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5527 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Roma il 26/09/1965
avverso l’ordinanza del 18/09/2024 del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l’appello cautelare proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri, la quale aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, misura disposta in relazione all’introduzione, nella casa circondariale di Velletri avendovi l’COGNOME libero accesso in quanto infermiere professionale -, di gr. 305,51 di cocaina e di gr. 436,93 di hashish. In Velletri il 12 marzo 2024.
Avverso l’indicato provvedimento, l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. proc. pen. in relazione all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., con riguardo alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidivanza, ravvisata con motivazione del tutto insufficiente siccome frutto di travisamento della prova, nonché la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e). cod. proc. pen. in relazione all’art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen., laddove il Tribunale ha ritenuto che la misura della custodia in carcere sia l’unica idonea a preservare le esigenze cautelari. Rappresenta il difensore che il Tribunale ha omesso ogni valutazione in merito al contenuto dell’interrogatorio reso dall’Isopo il 14 maggio 2024, ciò che si traduce in un travisamento per omissione, dato che il Tribunale ha fatto riferimento a un precedente interrogatorio; l’omessa valutazione di tale atto ha perciò impedito di verificare l’idoneità e la proporzionalità della misura cautelare.
Con atto depositato in data odierna, il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in quanto, con ordinanza del 20 dicembre 2024, il G.i.p. del Tribunale di Velletri ha disposto, nei confronti dell’Isopo, la sostituzione dell custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, con obbligo di “braccialetto elettronico”.
Di conseguenza, stante l’intervenuta rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., il ricorso dev essere dichiarato inammissibile.
Va, infine, rilevato che, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle
spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza (ex multis, tra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244; ,Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Puja, Rv. 282549; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 08/01/2025.