Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40782 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40782 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/05/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Trani
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato dal difensore della ricorrente munito di procura speciale;
letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, a seguito del deposito di dichiarazione di rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Trani, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riesame proposta nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 17 aprile 2025.
Il procedimento trae origine da un sinistro verificatosi il 16 aprile 2025 in Corato, all’interno dell’abitazione della odierna ricorrente, dove il dipendente COGNOME NOME, titolare di una ditta di tendaggi, era rimasto vittima di una caduta accidentale da una scala, riportando gravi lesioni personali.
Il Pubblico ministero convalidava il sequestro il sequestro probatorio dell’immobile sito in Corato al INDIRIZZO, comprensivo RAGIONE_SOCIALE relative pertinenze, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen. per l’ipotesi di reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme in materia di sicurezza sul lavoro.
La difesa proponeva istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., contestando la fondatezza dell’accusa e deducendo la genericità e l’insufficienza della motivazione del decreto di convalida, il quale si era limitato a formule stereotipate senza specificare la concreta natura del bene rispetto all’illecito ipotizzato.
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza, ritenendo che il controllo giurisdizionale non possa investire la concreta fondatezza dell’accusa, ma debba limitarsi alla verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato.
Avverso tale ordinanza, in data 9 maggio 2025, la difesa di NOME, nelle persone dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre ordini di censure.
Con il primo motivo, ha eccepito il vizio di omessa motivazione del decreto di convalida di sequestro in ordine alla natura del bene sequestrato, alla finalità probatoria perseguita e al vincolo di indisponibilità, nonché per l’inadeguatezza e sproporzione dell’estensione del sequestro rispetto alle effettive esigenze probatorie.
Con il secondo motivo, ha censurato l’ordinanza impugnata per avere il Tribunale del riesame illegittimamente integrato, in via interpretativa e in un momento successivo alla sua emissione, la motivazione del decreto di convalida, individuando autonomamente la finalità probatoria del sequestro dell’immobile in luogo del Pubblico Ministero.
Con il terzo motivo, ha contestato comunque l’illogicità e l’apoditticità della motivazione dell’ordinanza impugnata, la quale, dopo aver illegittimamente integrato il contenuto del decreto di convalida, ha confuso la finalità probatoria del sequestro, con la programmazione di un sopralluogo da parte della polizia giudiziaria in data successiva alla convalida del sequestro.
In data 15/09/2025, la ricorrente, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, munito di procura speciale a rinunciare, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’atto di rinuncia è stata allegata documentazione dalla quale emerge che il settembre 2025 il Pubblico Ministero
presso il Tribunale di Trani ha emesso decreto di restituzione dell’immobile sito in Corato al INDIRIZZO, con le relative pertinenze, in favore degli aventi diritto, non risultando più necessario mantenere il vincolo probatorio sul bene sequestrato.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso in conseguenza della rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza di discussione.
Alla declaratoria di inammissibilità non segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali né al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE. Il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso è, infatti, sopraggiunto alla sua proposizione ed è ricollegabile unicamente alla soddisfazione della pretesa sottesa all’impugnazione, non integrando pertanto un’ipotesi di soccombenza (Cass., Sez. U, n. 6624 del 27 ottobre 2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251691).
Nella specie, il difensore rinunciante ha prodotto il decreto di restituzione emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 4 settembre 2025, con il quale è stato disposto il dissequestro dell’immobile sito in Corato al INDIRIZZO e RAGIONE_SOCIALE relative pertinenze, oggetto della misura cautelare impugnata, in favore degli aventi diritto, non essendo più necessario mantenere il vincolo probatorio.
Il provvedimento favorevole è sopraggiunto all’impugnazione proposta in data 9 maggio 2025. Il venir meno dell’interesse è pertanto ricollegato esclusivamente alla soddisfazione della pretesa nel merito, sicché deve escludersi l’ipotesi di soccombenza che avrebbe potuto giustificare la condanna alle spese.
Il suddetto decreto ha pienamente soddisfatto la pretesa azionata con il ricorso, in quanto il Pubblico Ministero, accertata la cessazione RAGIONE_SOCIALE esigenze probatorie che avevano originariamente giustificato l’apposizione del vincolo cautelare, ha disposto la restituzione del bene agli aventi diritto.
Invero, il ricorso aveva censurato il difetto di motivazione sulla sussistenza di attuali esigenze probatorie, sicché la valutazione operata dal Pubblico Ministero nel decreto di restituzione, attestante il venir meno della necessità di mantenere il vincolo cautelare, converge con la censura dedotta dal ricorrente, realizzando in concreto il risultato perseguito con l’impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 16/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME Dovere