Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32972 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a COLLEFERRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 del Tribunale per il riesame di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1..II Tribunale per il riesame” di Roma, decidendo ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il 5-11 marzo 2024 ha rigettato l’appello avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri il 22 gennaio 2024 ha respinto l richiesta, avanzata ex art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione della custodia cautelare in carcere in corso di esecuzione nei confronti di NOME COGNOME, imputato condannato in primo grado con sentenza del 22 gennaio 2024, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena complessiva di cinque anni e otto mesi di reclusione per detenzione a fine di cessione di 1 kg di cocaina (capo n. 1) e per resistenza a pubblico ufficiale (capo n. 2), con gli arresti domiciliari.
Ricorre per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale per il riesame l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico motivo con cui lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 275, 284 e 299 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria quanto alla mancata sostituzione della misura di estremo rigore, che dovrebbe costituire la extrema ratio, con gli arresti domiciliari.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 24 maggio 2024 ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ pervenuta il 31 maggio 2024 dichiarazione di rinunzia al ricorso, ove si dà atto avere il giudice procedente accolto medio tempore la richiesta di concessione degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta – rituale – rinunzia all’impugnazione.
Quanto alla condanna, oltre al pagamento delle spese processuali, anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, il Collegio ritiene di dover ribadire continuità all’orientamento interpretativo, di cui sono espressione alcune pronunzie di legittimità (tra le quali, Sez. 5, n. 39521 del 04/07/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273882; Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325; Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859; Sez. 5, ord. n. 3101 del 16/12/2005, Alicino
ed altro, Rv. 233747), secondo il quale possono essere valorizzati i motivi che hanno concretamente indotto alla rinunzia la parte, che ha conseguito il risultato che sperava di ottenere dalla Corte.
Appare, al riguardo, opportuno richiamare parte della motivazione (p. 2) di Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, cit.: «A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità, dovrebbe conseguire l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Tuttavia, la giurisprudenza ha in altre simili occasioni ritenuto che tale disposizione si adatta all’ipotesi in cui il ricorso risulti inammissibile perch manifestamente infondato, o proposto fuori termine, o mediante difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione; diversamente, quando l’inammissibilità deriva dalla rinuncia al ricorso collegata alla circostanza che il ricorrente ha ottenuto in altra sede la pronuncia favorevole che si attendeva dalla stessa Corte (sent. n. 324 del 24.10.2000, rv. 216449, COGNOME), oppure è venuto meno l’interesse ad impugnare, per vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà del ricorrente medesimo, appare iniquo ed irragionevole condannare la parte stessa alle spese ed alla penalità aggiuntiva del pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, quindi, posto che la rinuncia è stata determinata da una circostanza sopravvenuta, cui non ha dato causa il ricorrente, si ritiene che a questo non debbano far carico né le spese processuali né la prevista ammenda». Si tratta di condivisibile affermazione fatta propria da plurime pronunzie successive, tra cui, in progressione cronologica: Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, COGNOME, Rv. 282549; sino alla recentissima pronunzia di Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv. 286244. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Discende la statuizione in dispositivo, derivando la carenza di interesse dall’avere il ricorrente ottenuto medio tempore quanto chiedeva all’A.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19/06/2024.