Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14379 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14379 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOMENOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’Il settembre 2023, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Gup del medesimo Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti della COGNOME, gli arresti domiciliari.
1.1. L’originaria misura di cautela, la custodia in carcere, era stata emessa il 26 ottobre 2022, per i reati ascritti alla COGNOME ai capi 79 ed 80 della complessiva rubrica.
Al capo 79, le era stato contestato il delitto di cui all’art. 416 ter cod. proc pen., perchè, in concorso con il convivente NOME COGNOME, entrambi consapevoli del ruolo rivestito da NOME COGNOME (capo dell’omonimo clan, affiliato a cosche di ancor maggiore spessore delinquenziale) di procacciatore di voti mafiosi nel comune di Valenzano:
avevano accettato la promessa dei voti che COGNOME avrebbe procurato alla COGNOME stessa, che si era presentata alle elezioni per il consiglio comunale di Bari del 26 maggio 2019, in cambio di future utilità da procurare al COGNOME;
avevano accettato (NOME con il concorso della COGNOME) la promessa dei voti che COGNOME avrebbe procurato in favore di alcuni candidati, inseriti nella lista del candidato sindaco del comune di Valenzano, NOME COGNOME, per le elezioni indette per il 10 novembre 2019, rendendosi, in cambio, disponibili a soddisfare gli interessi del clan a cui COGNOME faceva riferimento.
Al capo 80 le era stato contestato il delitto di cui all’art. 416 cod. pen., per essersi, la medesima COGNOME (ed il convivente NOME COGNOME), e gli altri soggetti indicati in rubrica, associati al fine di commettere atti di corruzione elettorale finalizzati alla elezione della stessa nel consiglio comunale di Bari ed alla future competizioni elettorali (per la Regione Puglia nel 2020), fissando anche un corrispettivo economico per ogni voto, fungendo, COGNOME e COGNOME (oltre che il complice NOME Canonico), da organizzatori del sodalizio.
1.2. Il 13 gennaio 2023 il Gip procedente aveva sostituito la misura cautelare massima con quella, ora in atto, degli arresti domiciliari, in Ginosa Marina.
Con la successiva istanza del 17 marzo 2023, che aveva dato origine alla presente fase cautelare, il Gip aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari – in assenza di novum cautelare – accogliendo quella di autorizzazione allo svolgimento di un’attività lavorativa esterna al domicilio.
Il Tribunale, come detto, aveva rigettato l’appello avverso tale ordinanza, osservando quanto segue.
Richiamava l’orientamento ermeneutico di questa Corte (sentenza n. 4321 del 2021 ed altre conformi), secondo il quale la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile al caso di specie in riferimento al delitto contestato ai sensi dell’art. 416 ter cod. pen.), può essere superata solo quando emerga che l’autore del fatto abbia rescisso i legami con l’organizzazione criminale di provenienza, dovendosi, altrimenti, ritenere sussistenti i caratteri dell’attualità e della concretezza del pericolo di consumazione di ulteriori reati della medesima specie (ancorchè sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dei fatti).
Dell’intervenuta rescissione, dei legami della prevenuta con l’associazione di cui si è detto, non risultava però essere stato offerto elemento alcuno.
Ricordava il Tribunale come l’asserzione relativa alla cessazione della condotta al 2019 fosse rimasta priva di riscontri concreti e come, anzi, fosse emerso il permanente ed attuale interessamento della COGNOME (e del COGNOME) alle vicende del comune di Valenzano (acquisendo di fatto il sostanziale controllo dell’amministrazione), così da contrastare, nei fatti, le proteste di estraneità a tale ambito.
Tanto che il delitto associativo le era stato ascritto con contestazione aperta. Irrilevante era, invece, il proscioglimento della COGNOME da due reati rispetto ai quali già il Gip aveva già ritenuto l’insussistenza del requisito della gravità i ndiz ia ria
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la prevenuta, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
La misura cautelare in atto era stata applicata alla COGNOME (ex vicesindaco di Valenzano e consigliere comunale di Bari e non eletta al consiglio regionale della Puglia) per il solo pericolo di reiterazione della condotta.
L’attività della contestata associazione era, però, già terminata nel 2019, non avendo operato neppure in occasione delle elezioni regionali.
Il pericolo di reiterazione della condotta era escluso sia dalle dimissioni della COGNOME dalle cariche pubbliche ricoperte, sia dal suo trasferimento in Ginosa Marina (a 150 km circa da Valenzano e da Bari), sia dalla risonanza mediatica che l’intera vicenda aveva avuto (oltre che dalla precedente incensuratezza dell’indagata e dal rispetto delle prescrizioni impostele con la cautela).
E, invece, il Tribunale aveva negato la revoca della misura limitandosi ad affermare, quanto alla misura applicata per l’art. 416 ter cod. proc. pen., che non fosse stata superata la presunzione di adeguatezza della misura detentiva.
Così però trascurando il fatto che si erano già acquisiti quegli elementi concreti che avrebbero consentito di sostituire la misura in atto con altra meno afflittiva, dato che si era accertato che non erano stati commessi illeciti in relazione alle elezioni regionali del 2020 (per tale ragione sostituendo la misura della custodia in carcere) e che alla prevenuta era stata concesso di svolgere un lavoro esterno.
Si ricordava, inoltre, come la COGNOME fosse stata prosciolta (perché il fatto non sussiste) anche per il delitto di cui al capo 79, pur se limitatamente alla elezione del consiglio comunale di Bari.
Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nelle more è pervenuto valido atto di rinuncia al ricorso a seguito dell’intervenuta revoca della misura cautelare personale che ne era stato l’oggetto.
Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
Quanto alle spese processuali ed al versamento della somma alla cassa delle ammende, questo Collegio condivide l’orientamento di questa Corte – di recente ribadito dalla sentenza Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 – secondo cui, in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest’ultimo non possa essere condanNOME né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 1 febbraio 2024.