Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2771 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2771 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME) nato a LUCCA il 30/08/1965
avverso l’ordinanza del 18/12/2023 del GIP TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione del provvedimento, siccome stimato dalla Difesa abnorme, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma il 18 dicembre 2023 ha ordinato l’imputazione nei confronti dello stesso per l’ipotesi di omicidio colposo.
Fissata udienza camerale, è pervenuta rinunzia al ricorso in data 11 luglio 2024 da parte di NOME COGNOME rinunzia motivata dall’intervenuto accoglimento medio tempore della richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Giudice dell’udienza preliminare, con conseguente venir meno della materia del contendere e, in definitiva, mancanza di interesse a “coltivare” il ricorso.
Il P.G. RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 10 settembre 2024 ha chiesto accogliersi il ricorso.
L’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinunzia alla stessa.
Avendo nelle more il G.u.p. accolto la questione posta dalla Difesa, nulla è dovuto per le spese né deve applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende. Deve, infatti, convenirsi con il principio secondo cui «Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale»: Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 (sostanzialmente in termini, più recentemente, Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, COGNOME, Rv. 281785; nello stesso senso v., in precedenza, Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, COGNOME, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, COGNOME, Rv. 252910; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, COGNOME, Rv. 234859; tutte in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME ed altro, Rv. 208166, e Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206168).
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 01/10/2024.