Rinuncia al Ricorso: L’Analisi della Cassazione sulla Carenza d’Interesse
Nel complesso panorama della procedura penale, la rinuncia al ricorso rappresenta un istituto di fondamentale importanza, che risponde a principi di economia processuale e di effettività della tutela. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le circostanze in cui un’impugnazione, sebbene inizialmente fondata, perde la sua ragion d’essere a causa di eventi successivi. Il caso in esame riguarda un ricorso per cassazione avverso un’ordinanza che confermava una misura cautelare, reso di fatto inutile dalla successiva attenuazione della misura stessa ottenuta in un’altra sede.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, che in data 20 dicembre 2024 respingeva una richiesta di attenuazione di una misura cautelare a carico di un imputato. Contro questa decisione, l’interessato proponeva appello al Tribunale della Libertà di Torino, il quale, in data 3 febbraio 2025, confermava il provvedimento del GIP.
Non ritenendosi soddisfatto, l’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso per Cassazione, lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari che avevano giustificato il mantenimento del regime restrittivo.
Tuttavia, prima che la Suprema Corte potesse esaminare il caso, si verificava un fatto nuovo e decisivo: il difensore depositava un atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dallo stesso imputato.
La Rinuncia al Ricorso e la Sopravvenuta Carenza d’Interesse
Il cuore della questione risiede nella motivazione della rinuncia al ricorso: la sopravvenuta carenza di interesse. L’imputato, infatti, nelle more del giudizio di cassazione, aveva già ottenuto dal giudice procedente (cioè il giudice che si stava occupando del merito del processo principale) proprio ciò che chiedeva: la sostituzione e l’attenuazione della misura cautelare.
Questo evento ha reso il ricorso in Cassazione del tutto privo di scopo. L’interesse ad agire, condizione imprescindibile per qualsiasi azione giudiziaria, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’impugnazione, ma per tutta la durata del processo. Se l’obiettivo che si intendeva raggiungere con il ricorso viene conseguito per altra via, l’interesse viene meno e il giudizio non può proseguire. Lo stesso Sostituto Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, infatti, aveva concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proprio per carenza di interesse.
Le Motivazioni della Decisione
Sebbene l’ordinanza non espliciti il dispositivo finale, l’esito del procedimento è scontato: la Corte di Cassazione dichiarerà il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione risiede nell’istituto della rinuncia. La rinuncia è un atto unilaterale con cui la parte manifesta la volontà di non proseguire l’impugnazione. Quando questa è validamente presentata, il giudice non può fare altro che prenderne atto e dichiarare l’estinzione del processo o, come in questo caso, l’inammissibilità del ricorso.
La Corte, operando in camera di consiglio secondo le procedure degli artt. 610 e 611 del codice di procedura penale, si limita a verificare la validità formale dell’atto di rinuncia e la sua provenienza dalla parte legittimata. La ‘carenza di interesse’ non è solo il motivo soggettivo della rinuncia, ma diventa il fondamento oggettivo su cui si basa la richiesta del Procuratore Generale e la conseguente decisione della Corte.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua sinteticità, ribadisce un principio cardine del nostro ordinamento processuale: non c’è giurisdizione senza interesse. Un processo non può essere portato avanti per mere questioni di principio o quando la sua utilità pratica è venuta meno. La rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse è uno strumento che garantisce l’economia processuale, evitando che le corti, specialmente la Suprema Corte di Cassazione, vengano gravate da questioni ormai superate dai fatti. Per l’imputato, aver ottenuto il risultato desiderato dal giudice di merito ha reso superfluo l’esito del giudizio di legittimità, dimostrando come il sistema offra diversi percorsi per la tutela dei diritti.
Cosa significa ‘rinuncia al ricorso’?
È l’atto formale con cui una parte che ha presentato un’impugnazione dichiara di non voler più che il giudice si pronunci su di essa, ponendo fine al relativo procedimento.
Perché l’imputato ha rinunciato al ricorso in questo caso?
L’imputato ha rinunciato perché, nel frattempo, aveva già ottenuto dal giudice del processo principale l’attenuazione della misura cautelare che stava contestando. Il ricorso in Cassazione era diventato quindi inutile, essendoci una ‘carenza di interesse’ a proseguirlo.
Qual è la conseguenza processuale di una rinuncia al ricorso?
La conseguenza è che il giudice non esamina il merito dell’impugnazione, ma si limita a dichiarare il ricorso inammissibile o a dichiarare l’estinzione del processo, chiudendo definitivamente quella fase del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 23140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 23140 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in MAROCCO il 02/11/1981 avverso l’ordinanza del 03/02/2025 del TRIB. LIBERTA’ di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cuneo, in data 20 dicembre 2024 aveva respinto una richiesta di attenuazione del regime cautelare nei confronti di NOME COGNOME
Con il ricorso sono stati formulati motivi che contestano violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.
Con memoria prontamente inviata, il difensore dell’imputato ha fatto pervenire atto di rinuncia al ricorso da parte dello stesso imputato, per carenza di interesse, avendo già conseguito dal giudice procedente la sostituzione della
misura custodiale massima con gli arresti domiciliari. Il difensore, inoltr inviato il 3 aprile 2025 ulteriore memoria al fine di segnalare la presenza
revoca in atti, chiedendo la pronuncia di inammissibilità del ricorso per carenz interesse.
4. Alla luce di quanto precede, si impone la pronuncia della sentenza n termini indicati nel dispositivo, con dichiarazione di inammissibilità del ricors
carenza di interesse, senza aggravio di spese o sanzioni (cfr. Sez. U, del 25 giu
1997, COGNOME, Rv. 208166).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 9 maggio 2025
Il Co siglie e relatore
Il Presidente