Rinuncia al Ricorso: L’Atto che Rende Inammissibile l’Impugnazione
Nel processo penale, la presentazione di un’impugnazione non è un percorso a senso unico. Esiste la possibilità per la parte di riconsiderare la propria posizione e decidere di non proseguire con il giudizio di grado superiore. Questo atto, noto come rinuncia al ricorso, ha effetti perentori e definitivi sull’esito del procedimento, come chiarito da una recente sentenza della Corte di Cassazione.
Il caso in esame dimostra come la formalizzazione di una rinuncia, anche tramite un procuratore speciale, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, chiudendo ogni possibilità di discutere il merito delle questioni sollevate.
I Fatti del Caso: Dalla Revoca della Sospensione alla Rinuncia
La vicenda processuale ha origine da un’ordinanza della Corte d’appello di Firenze. I giudici, in qualità di giudice dell’esecuzione, avevano revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, precedentemente concesso a un individuo con una sentenza del Tribunale di Livorno divenuta irrevocabile nel 2016.
La revoca era stata disposta a causa di una nuova e più grave condanna subita dall’interessato: una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, inflitta dalla stessa Corte d’appello e divenuta definitiva nel 2020. Contro tale provvedimento di revoca, il condannato aveva proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione.
Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse esaminare il ricorso, si è verificato un evento decisivo: il procuratore speciale del ricorrente ha depositato un atto di formale rinuncia all’impugnazione.
La Disciplina della Rinuncia al Ricorso
Il Codice di procedura penale regola chiaramente l’istituto della rinuncia. L’articolo 589, comma 2, stabilisce che le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche attraverso un procuratore speciale. Questo significa che la volontà di abbandonare il ricorso può essere espressa validamente da un legale appositamente incaricato, senza la necessità di un atto personale della parte.
Le conseguenze di tale atto sono altrettanto nette. L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di rito, elenca tra le cause di inammissibilità dell’impugnazione proprio la rinuncia.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, presa visione dell’atto di rinuncia, non ha potuto fare altro che applicare la legge. I giudici hanno constatato che la rinuncia era stata validamente presentata da un procuratore speciale, come consentito dalla normativa.
Di conseguenza, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione della sentenza è puramente procedurale e si fonda sul collegamento diretto tra la rinuncia e l’inammissibilità. La Corte non entra nel merito dei motivi originari del ricorso (il presunto vizio di motivazione dell’ordinanza di revoca), poiché l’atto di rinuncia preclude a monte qualsiasi valutazione di questo tipo. La volontà della parte di non proseguire nel giudizio prevale e definisce l’esito del procedimento in Cassazione.
Le Conclusioni: Conseguenze della Rinuncia e dell’Inammissibilità
La decisione della Cassazione ha due conseguenze pratiche immediate. La prima è che l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze, che revocava la sospensione condizionale della pena, diventa definitiva e pienamente esecutiva. Il ricorso, dichiarato inammissibile, non ha prodotto alcun effetto sospensivo o di riesame.
La seconda conseguenza, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è di natura economica. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la Corte ha determinato tale somma in cinquecento euro. Questa statuizione rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente il meccanismo giudiziario di ultima istanza, per poi abbandonarlo.
È possibile rinunciare a un ricorso già presentato in Cassazione?
Sì, l’articolo 589, comma 2, del codice di procedura penale, stabilisce che le parti private possono rinunciare all’impugnazione in qualsiasi momento, anche per mezzo di un procuratore speciale appositamente nominato.
Qual è la conseguenza legale di una rinuncia al ricorso?
La conseguenza diretta, prevista dall’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, è la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ciò significa che la Corte non procederà all’esame del merito dell’impugnazione.
Chi paga le spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile per rinuncia?
Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso, dichiarato poi inammissibile, viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1242 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1242 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il 27/02/1968
avverso l’ordinanza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità
del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 settembre 2022 la Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno del 18 novembre 2015, irrevocabile il 4 gennaio 2016.
L’istanza è stata accolta per il sopraggiungere della sentenza della Corte d’appello di Firenze emessa il 5 marzo 2020, irrevocabile il 16 ottobre 2020, di condanna alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione e 14.000 euro di multa.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce vizio di motivazione per essere stata revocata la sospensione condizionale senza l’indicazione del percorso logico che ha giustificato la decisione.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il 27 ottobre 2023 il Procuratore speciale del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha depositato rinuncia al ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, l’art. 589, comma 2, cod. proc. pen. dispone che “le parti private possono rinunciare all’impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale”, e l’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. aggiunge che, quando vi è rinuncia all’impugnazione, il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
Il consigliere estensore