Rinuncia al Ricorso: La Cassazione Chiarisce l’Inammissibilità dell’Impugnazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale dalle conseguenze definitive, in grado di chiudere un procedimento giudiziario prima ancora che si entri nel vivo della discussione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione penale ha ribadito con chiarezza questo principio, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un soggetto proprio a causa dell’atto di rinuncia depositato dal suo difensore. Analizziamo insieme la vicenda e le sue importanti implicazioni legali.
I Fatti del Caso: La Disputa sul Conto Sequestrato
La vicenda trae origine dalla richiesta di un uomo di ottenere il dissequestro di una somma di denaro depositata su un libretto di risparmio. Sebbene il libretto fosse intestato alla coniuge, il ricorrente sosteneva che le somme fossero di sua esclusiva pertinenza, in quanto derivanti da un indennizzo ricevuto per ingiusta detenzione.
La sua istanza era stata tuttavia respinta in prima istanza dalla Corte di Appello. Successivamente, anche il Tribunale del riesame aveva dichiarato inammissibile il suo appello, sollevando un difetto di interesse ad agire.
Di fronte a queste decisioni, l’uomo aveva deciso di portare il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e ribadendo la sua piena legittimazione a richiedere la restituzione delle somme.
La Decisione della Cassazione: L’Impatto della Rinuncia al Ricorso
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito della questione. Il destino del procedimento era già stato segnato da un atto preliminare e decisivo: la rinuncia al ricorso.
Prima della data fissata per l’udienza di discussione, il difensore del ricorrente, munito di una procura speciale che lo autorizzava a compiere tale atto, ha depositato una memoria con cui rinunciava formalmente a proseguire l’impugnazione. Di conseguenza, la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente il caso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della sentenza è netta e si fonda su una precisa norma del codice di procedura penale. L’articolo 591, comma 1, lettera d), stabilisce che il ricorso è inammissibile quando vi sia stata una rinuncia. L’atto di rinuncia, effettuato da un difensore specificamente autorizzato tramite procura speciale, è un atto che preclude qualsiasi ulteriore esame della controversia.
Questo significa che la Corte non ha avuto bisogno di valutare se il ricorrente avesse o meno il diritto di impugnare o se le sue ragioni sul dissequestro fossero fondate. La presenza della rinuncia ha costituito un ostacolo procedurale insormontabile, che ha assorbito ogni altra questione. La decisione sottolinea come la volontà della parte, espressa tramite il suo legale rappresentante, di non proseguire nel giudizio sia sovrana e determini l’immediata conclusione del procedimento di impugnazione.
Conclusioni
Questa pronuncia offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia il ruolo cruciale e la validità degli atti compiuti dal difensore munito di procura speciale. La procura speciale conferisce al legale il potere di compiere atti di grande rilevanza, come appunto la rinuncia, che vincolano direttamente l’assistito. In secondo luogo, dimostra come questioni puramente procedurali possano avere un impatto definitivo sull’esito di una causa, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di merito. La rinuncia al ricorso è un atto tombale che, una volta formalizzato, non consente ripensamenti e porta all’immediata declaratoria di inammissibilità, ponendo fine al contenzioso.
Cosa succede se l’avvocato rinuncia al ricorso prima dell’udienza?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, e il procedimento si conclude senza un esame del merito.
È necessario un atto specifico per autorizzare l’avvocato a rinunciare al ricorso?
Sì, la sentenza specifica che il difensore deve essere munito di ‘procura speciale’, un mandato che lo autorizza espressamente a compiere questo specifico atto in nome e per conto del suo assistito.
La Corte di Cassazione ha valutato se il ricorrente avesse diritto al dissequestro dei fondi?
No, la Corte non ha esaminato il merito della questione. L’intervenuta rinuncia al ricorso è un motivo preliminare di inammissibilità che impedisce ai giudici di valutare le ragioni e le prove relative alla richiesta di dissequestro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30302 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
TERZA SEZIONE PENALE
NOME
Sent. n. sez. 628/2025 CC – 09/04/2025
R.G.N. 42474/2024
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOMECOGNOME nato a Catanzaro il 10/03/1976
avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta per il ricorrente la memoria con cui ha rinunciato al ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 29 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da NOME COGNOME per difetto di interesse a impugnare, avverso l’ordinanza emessa in data 7 maggio 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro con cui era stata rigettata l’istanza volta a ottenere il dissequestro della provvista giacente sul libretto di deposito di risparmio n. NUMERO_DOCUMENTO intestato alla coniuge.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge perchØ sostiene di essere legittimato ad agire e di avere interesse perchØ le somme sequestrate sul conto erano le sue e gli erano state attribuite a titolo di indennizzo per ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale, prima dell’udienza di discussione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, 09/04/2025
Il Presidente NOME COGNOME NOME