Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 26924 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 26924 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 30/03/1976, avverso la ordinanza in data 07/03/2025 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 30 maggio 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, avv. NOME
Trapuzzano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con istanza in data 4 febbraio 2025 il difensore del ricorrente chiedeva il riesame del “provvedimento di convalida di sequestro preventivo di urgenza” emesso dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 30 gennaio 2025.
1.1. Il Tribunale di Milano, con il provvedimento qui impugnato, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame, giacché rivolta avverso il provvedimento di convalida del sequestro urgente emesso dal Pubblico ministero, provvedimento questo non autonomamente impugnabile.
Ricorre avverso tale ordinanza NOME COGNOME che, con atto a firma del difensore di fiducia, deduce, ai sensi di quanto dispone l’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.:
2.1. GLYPH Mancanza, GLYPH contraddittorietà GLYPH o GLYPH manifesta GLYPH illogicità GLYPH della motivazione del provvedimento che ha stimato inammissibile l’istanza di riesame proposta avverso provvedimento ritenuto erroneamente non impugnabile, né ha provveduto a qualificare diversamente l’impugnazione.
In epigrafe si è dato atto che il ricorrente ha rinunciato, a mezzo del procuratore speciale all’uopo nominato, al ricorso proposto.
3.1. Il ricorso è inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
3.2. La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME; Sez. 1 n. 32155 del 19/06/2013). È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
3.3. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si è inverata con dichiarazione sottoscritta dal procuratore speciale del ricorrente. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione dei motivi di ricorso.
– 4. Alla inammissibilità, conseguente a rinuncia non argomentata -dalla sopravvenienza di ragioni determinanti carenza di interesse capaci di
influire sulla c.d. soccombenza virtuale, segue per legge la condanna alle spese del procedimento, nonché al pagamento di una sanzione che pare
equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 12 giugno 2025.