Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9221 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 29/10/2024 del Tribunale di Frosinone udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso tempestivamente trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore del legale rapp.te della società ricorrente, avv. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, depositata il 19 novembre 2024 (avviso di deposito ai difensori a mezzo p.e.c. del 20 novembre successivo), il Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Frosinone rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse della società ricorrente, ex art. 324 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 12 settembre 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro, riconoscendo il fumus commissi delicti ed il periculum in mora in relazione all’ipotesi fraudolenta contestata.
In epigrafe si Ł dato atto che il ricorrente -in proprio e nella qualità di legale rapp.te della società RAGIONE_SOCIALE-ha rinunciato ai ricorsi proposti, in proprio e nella detta qualità; mentre il difensore ha tempestivamente trasmesso, a mezzo p.e.c., alla Cancelleria di questa Corte tale dichiarazione di rinuncia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
1.1. La rinuncia all’impugnazione Ł una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, COGNOME; Cass. 18 gennaio 1991, COGNOME; Cass. 14 gennaio 1994, COGNOME; Cass. 2 febbraio 1996, COGNOME; Sez. 1 n. 32155
del 19/06/2013). ¨ altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
1.2. Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione si Ł inverata con dichiarazione sottoscritta dal ricorrente. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione dei motivi di ricorso.
Alla inammissibilità, conseguente a rinuncia non argomentata dalla sopravvenienza di ragioni determinanti carenza di interesse capaci di influire sulla c.d. soccombenza virtuale, segue per legge la condanna alle spese del procedimento, nonchØ al pagamento di una sanzione che pare equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 14/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME