Rinuncia al ricorso: la Cassazione dichiara l’inammissibilità
La rinuncia al ricorso è un atto processuale fondamentale che pone fine a un’impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze dirette di tale atto: l’immediata declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese. Analizziamo insieme questo provvedimento per comprendere meglio la dinamica e le implicazioni di questa scelta processuale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato condannato dal Tribunale di primo grado. Successivamente, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena a seguito di un accordo tra le parti (il cosiddetto ‘concordato in appello’), revocando alcune pene accessorie e sostituendone altre.
Nonostante questo esito, l’imputato aveva deciso di presentare ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, in una fase successiva, il suo difensore, in qualità di procuratore speciale, ha depositato un atto formale di rinuncia al ricorso precedentemente proposto.
La Rinuncia al Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione, una volta ricevuto l’atto di rinuncia, si è trovata di fronte a un percorso processuale obbligato. La rinuncia è un atto dispositivo con cui la parte manifesta la volontà di non proseguire nell’impugnazione. Questo atto, se formalmente valido, preclude alla Corte qualsiasi valutazione nel merito delle questioni sollevate.
Di conseguenza, la Corte ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel vivo dei motivi originari dell’appello, poiché la rinuncia stessa li rende irrilevanti. L’effetto è quello di rendere definitiva la sentenza impugnata, cioè quella della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono concise e strettamente procedurali. La legge prevede che la rinuncia all’impugnazione, presentata nelle forme prescritte, comporti l’estinzione del procedimento. Il giudice non ha discrezionalità in merito: deve limitarsi a prendere atto della volontà della parte e dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha rilevato che l’atto di rinuncia era stato sottoscritto dal difensore in qualità di procuratore speciale dell’imputato, una formalità necessaria che garantisce che la volontà di rinunciare provenga effettivamente dalla parte interessata. A fronte di tale atto, la conseguenza processuale è automatica e inevitabile. La declaratoria di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in questo caso quantificata in cinquecento euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza evidenzia un principio cardine della procedura penale: la disponibilità dell’impugnazione. Sebbene l’accesso alla giustizia sia un diritto, la parte che ha promosso un ricorso ha anche il diritto di rinunciarvi. Tale scelta, tuttavia, non è priva di conseguenze. La rinuncia al ricorso comporta l’immediata chiusura del procedimento di impugnazione e l’addebito delle spese processuali. È una decisione strategica che deve essere attentamente ponderata con il proprio difensore, poiché una volta formalizzata, i suoi effetti sono definitivi e precludono ogni ulteriore esame della vicenda processuale in quella sede.
Cosa succede se un imputato rinuncia al suo ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Questo significa che i giudici non esaminano i motivi dell’appello e la sentenza precedente diventa definitiva.
Chi deve pagare le spese legali in caso di rinuncia al ricorso?
In base alla decisione analizzata, la parte che rinuncia al ricorso (il ricorrente) viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
L’avvocato può rinunciare al ricorso al posto del suo cliente?
Sì, ma solo se ha ricevuto un incarico specifico per farlo, agendo come ‘procuratore speciale’. L’ordinanza specifica che la rinuncia è stata presentata dal difensore munito di tale procura, rendendo l’atto pienamente valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KHOURIGBA( MAROCCO) il 28/07/1984
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avv)io alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in accoglimento del concordato di cui all’art. 599-bis cod. pen., dichiarati inammissibili per rinuncia i motivi appello proposti nell’interesse dell’imputato, ad esclusione di quelli relati all’entità della pena e al bilanciamento della recidiva, in riforma dell sentenza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, ha confermato nel resto l’impugnata sentenza e rideterminato la pena inflitta all’imputato, revocando in conseguenza la pena accessoria dell’interdizione legale e sostituito quella dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici co l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
Considerato che, in data 11 luglio 2024, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso proposto sottoscritto dal difensore nonché procuratore speciale dell’imputato, avv. NOME COGNOME
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente