Rinuncia al ricorso: quando un atto di ritiro blocca la Cassazione
La rinuncia al ricorso rappresenta un atto cruciale nel processo penale, capace di porre fine a un’impugnazione prima che la Corte si esprima nel merito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze di tale atto, specialmente quando interviene un cambiamento della situazione di fatto, come la revoca di una misura cautelare. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le dinamiche processuali e le loro implicazioni pratiche.
I fatti del caso: la vicenda processuale
Un imputato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari, decideva di impugnare tale provvedimento. Dopo una prima decisione della Corte di Cassazione che annullava con rinvio, il Tribunale del riesame confermava nuovamente la misura restrittiva.
Contro questa seconda ordinanza, l’imputato, tramite il suo legale, proponeva un nuovo ricorso per cassazione, lamentando vizi di violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari. La vicenda processuale, tuttavia, subiva una svolta decisiva prima ancora che la Corte potesse esaminare le censure sollevate.
La rinuncia al ricorso e la decisione della Cassazione
Prima dell’udienza fissata, il difensore dell’imputato, munito di procura speciale, depositava un atto di rinuncia al ricorso. Questo atto unilaterale ha un effetto diretto e risolutivo sul procedimento di impugnazione. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso stesso, come previsto espressamente dal Codice di Procedura Penale.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si fonda su due pilastri. Il primo è l’applicazione diretta della norma processuale (art. 591, lett. d, c.p.p.), che qualifica la rinuncia come una causa di inammissibilità dell’impugnazione. Quando una parte rinuncia, il giudice non ha più il potere di decidere sul merito delle questioni sollevate.
Il secondo pilastro, di grande rilevanza pratica, riguarda le conseguenze economiche di tale rinuncia. Di norma, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Tuttavia, in questo caso, la Corte ha derogato a questa regola. La ragione risiede nel fatto che, in un momento successivo alla proposizione del ricorso, era intervenuta un’ordinanza di revoca della misura cautelare. Questo evento ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale dell’imputato a ottenere una pronuncia favorevole. La Corte ha quindi qualificato la situazione come “sopravvenuta carenza di interesse”, una circostanza che giustifica la mancata condanna alle spese e alla sanzione.
Le conclusioni
La sentenza offre due importanti insegnamenti. In primo luogo, ribadisce la natura tombale della rinuncia al ricorso, un atto che chiude irrevocabilmente il giudizio di impugnazione. In secondo luogo, chiarisce che le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile non sono automatiche. Se l’inammissibilità deriva da una sopravvenuta carenza di interesse, come nel caso di revoca del provvedimento impugnato, il ricorrente può essere esonerato dal pagamento delle spese processuali. Questa decisione sottolinea l’importanza di valutare non solo la fondatezza di un’impugnazione, ma anche la persistenza dell’interesse ad agire lungo tutto l’arco del procedimento.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, impedendo alla Corte di esaminare la questione nel merito e chiudendo di fatto il procedimento di impugnazione.
Se si rinuncia a un ricorso, si devono sempre pagare le spese processuali?
Non sempre. In questo caso specifico, poiché la misura restrittiva era stata revocata dopo la presentazione del ricorso, la Corte ha riconosciuto una sopravvenuta carenza di interesse e non ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
Qual è la conseguenza principale della “sopravvenuta carenza di interesse”?
La principale conseguenza è che il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non esiste più un interesse concreto e attuale a ottenere una decisione dalla Corte, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio e potendo portare all’esclusione della condanna alle spese.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29250 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (RINUNCIANTE) nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di Napoli, decidendo a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione il 06/12/2023, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 04/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli nei confronti di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per violazione di legge e carenza di motivazione, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha rinunciato al ricorso, con atto pervenuto a questa Corte, a firma del suddetto difensore, munito di procura speciale. Tale rinuncia è causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, lett. d), cod. proc. pen.; non segue la condanna alle spese processuali, né alcuna sanzione pecuniaria, per essere intervenuta l’ordinanza di revoca del provvedimento restrittivo della libertà personale in epoca successiva, rispetto alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 22 maggio 2024.