Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41603 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41603 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (rinunciante) nato a Nuoro il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/06/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata nell’interesse di NOME COGNOME, nei confronti del quale Ł in esecuzione la pena di tre anni e dieci mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta, attualmente sospesa.
Dato ampiamente conto dell’attività istruttoria svolta con l’ausilio della Guardia di Finanza, il Tribunale ha ritenuto ostativi alla concessione della misura alternativa sia la violazione della pena accessoria della inabilitazione all’esercizio dell’impresa commerciale per cinque anni, sia alcune acquisizioni relative a violazioni tributarie riferite a recenti anni di imposta in quanto elementi reputati idonei a «realizzare un abuso del diritto e a dissimulare la vera entità del patrimonio a lui facente capo».
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge per non essere stata adeguatamente valutata l’evoluzione della risocializzazione e rieducazione del condannato.
La circostanza che COGNOME abbia tenuto, dopo la commissione del reato, una condotta irreprensibile e connotata da segni di resipiscenza Ł stata certificata dall’UEPE il cui parere Ł stato immotivatamente disatteso.
Parimenti, Ł stata omessa la valutazione concreta delle condizioni di vita attuali del ricorrente e, segnatamente, la documentazione difensiva attestante lo svolgimento di attività di natura subordinata, non già imprenditoriale, da parte del ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito il vizio di motivazione illogica, apparente e contraddittoria per essere stati trascurati elementi di certa pregnanza allo scopo di
lumeggiare l’effettiva personalità del ricorrente.
La valorizzazione dei precedenti penali Ł stata compiuta senza una motivazione individualizzata e, dunque, apodittica che ha trascurato di valutare il parere favorevole dell’UEPE, l’esistenza di un percorso risocializzante, anche all’esito del trasferimento in Toscana e dello svolgimento di regolare attività lavorativa.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito l’omessa valutazione e il travisamento dei fatti, con conseguente motivazione illogica, contraddittoria e apparente a seguito della mancata considerazione degli elementi favorevoli desumibili dalla documentazione presente agli atti.
Con provvedimento del 15 settembre 2025 il Presidente di Sezione ha rigettato la richiesta di trattazione del ricorso in camera di consiglio partecipata in quanto per i ricorsi per i quali non Ł prevista la trattazione nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. non Ł possibile chiedere la trattazione orale ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore munito di procura speciale ha rinunciato al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La rinuncia, siccome formulata, integra una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di questa Corte di legittimità.
Va infatti considerato che l’interesse all’impugnazione che l’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l’impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione piø vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell’interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, COGNOME, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, COGNOME, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165).
A tale proposito, Ł stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale Ł stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta” va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all’impugnazione, la cui attualità Ł venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall’impugnante, o perchØ la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).
Nel caso di specie, la rinuncia al ricorso, ritualmente formulata, attesta essere venuto meno l’interesse alla decisione del procedimento che deve, pertanto, essere definito con decisione di natura processuale.
Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale consegue, tenuto conto della mancata rappresentazione di elementi in grado di escludere la sussistenza della soccombenza, anche solo virtuale, la condanna del ricorrente alle spese
del procedimento e alla sanzione dovuta alla Cassa delle ammende che può contenersi equitativamente nella misura di cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/11/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME