Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41016 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41016 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 1944 sez.
NOME COGNOME
CC – 06/11/2025
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Policoro il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza emessa in data 08/07/2025 dal Tribunale di Potenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la dichiarazione di rinuncia al ricorso, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2025 dal difensore e procuratore speciale del ricorrente, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale per il riesame di Potenza confermava (anche in sede di rinvio, a seguito di annullamento della precedente ordinanza di riesame) l’ordinanza genetica emessa il 22 ottobre 2024 dal GIP del medesimo Tribunale, con la quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per ipotesi associativa di stampo mafioso (capo 1) ed estorsione tentata, in concorso, aggravata anche dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa.
1.1. Avverso tale ordinanza ha proposto nuovamente ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione della legge penale sostanziale, l’inosservanza di quella processuale ed i vizi esiziali di motivazione, per mancanza e mera apparenza, in riferimento tanto allo scrutinio della gravità indiziaria, quanto a quello delle esigenze cautelari.
In data 20 ottobre 2025 il ricorrente, unitamente al difensore, che sottoscriveva per autentica, conferma ed adesione, ha trasmesso alla Cancelleria di questa Corte -a mezzo p.e.c.la dichiarazione di rinuncia al ricorso e quella di rinuncia alla trattazione orale, già precedentemente richiesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, come richiesto anche dal Pubblico ministero in udienza camerale, per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
1.1. La rinuncia all’impugnazione, così come la rinuncia alla richiesta di trattazione orale del ricorso, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, COGNOME, Rv. 250787 – 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 – 01; per gli effetti della rinunzia alla trattazione orale v. Sez. 2, n. 42410 del 17/06/2021, Basile, Rv. 282207 – 01). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, COGNOME, Rv. 250787 – 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013).
Nel caso di specie, ferma la inefficacia sul rito della rinunzia alla trattazione orale della procedura (Sez. 2, 42410/2021, Basile, cit.), sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione stessa, ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono allegati i motivi della intervenuta rinunzia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
La Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME