Rinuncia al Ricorso: La Cassazione chiarisce l’Inammissibilità
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso, se effettuata correttamente prima dell’udienza, conduce inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità. Questo caso offre uno spunto pratico per comprendere le dinamiche processuali legate alla cessazione dell’interesse a proseguire un’impugnazione e le formalità necessarie affinché tale volontà abbia effetto.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dall’appello di un imputato avverso un’ordinanza che aveva negato la retrodatazione degli effetti di una misura di custodia cautelare in carcere. In sostanza, l’imputato sosteneva che il periodo di detenzione preventiva dovesse iniziare da una data precedente a quella stabilita. La sua istanza era stata rigettata sia dalla Corte di Appello sia, in un secondo momento, dal Tribunale del riesame.
Di fronte a queste decisioni sfavorevoli, l’imputato aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, prima che si tenesse l’udienza di discussione, lo scenario processuale è radicalmente cambiato.
La Rinuncia al Ricorso per Sopravvenuta Carenza di Interesse
L’elemento decisivo che ha portato alla conclusione del procedimento è stata la comunicazione dei difensori dell’imputato. I legali hanno formalmente dichiarato una sopravvenuta carenza di interesse del loro assistito a proseguire il ricorso. Il motivo era semplice e determinante: la sentenza di condanna per il reato per cui era stata disposta la custodia cautelare era nel frattempo diventata irrevocabile.
Con la condanna definitiva, la questione relativa alla decorrenza della misura cautelare perdeva ogni rilevanza pratica. L’interesse originario a ottenere una retrodatazione, che avrebbe potuto incidere sulla durata complessiva della detenzione preventiva, era venuto meno. Di conseguenza, i difensori, muniti di procura speciale, hanno presentato formale atto di rinuncia al ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione giuridica si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’impugnazione è inammissibile, tra le altre cause, anche in caso di rinuncia.
La Corte ha sottolineato due aspetti cruciali:
1. La Tempistica: La rinuncia è intervenuta prima dell’udienza di discussione, rispettando i termini procedurali.
2. La Legittimazione: La rinuncia è stata presentata dai difensori, i quali erano muniti di procura speciale, un atto che conferisce loro il potere specifico di compiere atti di tale importanza in nome e per conto dell’assistito.
L’intervento di una valida rinuncia preclude al giudice qualsiasi valutazione sul merito delle questioni sollevate. Il processo di impugnazione si arresta sul nascere per volontà della stessa parte che lo aveva promosso, portando a una declaratoria di inammissibilità che definisce il giudizio.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia l’importanza strategica della valutazione dell’interesse ad agire, che deve persistere per tutta la durata del processo. Una modifica sostanziale della situazione giuridica dell’imputato, come il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna, può rendere superfluo un ricorso pendente, giustificando una rinuncia al ricorso per evitare inutili attività processuali. Inoltre, viene confermato il ruolo centrale della procura speciale, che abilita il difensore a compiere atti dispositivi fondamentali come la rinuncia all’impugnazione, vincolando la volontà del proprio assistito e determinando l’esito del procedimento.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione prima dell’udienza?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale, e la Corte non procede all’esame del merito della questione.
Perché in questo caso è venuto meno l’interesse a proseguire il ricorso?
L’interesse è venuto meno perché la sentenza di condanna per il reato principale era diventata definitiva e irrevocabile. Di conseguenza, la questione sulla data di inizio della custodia cautelare non aveva più alcuna utilità pratica per l’imputato.
La comunicazione di rinuncia da parte dei soli difensori è sufficiente per determinare l’inammissibilità?
Sì, è sufficiente a condizione che i difensori siano muniti di procura speciale, un atto che li autorizza specificamente a compiere atti dispositivi come la rinuncia all’impugnazione per conto del loro assistito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 955 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 955 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Sent.n.sez.1627/2025 CC – 15/12/2025 R.G.N. 32178/2025
Motivazione semplificata
-Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOME, nato a Bitonto il DATA_NASCITA, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la comunicazione dell’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO di carenza di interesse del proprio assistito per la sopravvenuta irrevocabilità della condanna per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 23 giugno 2025 il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza emessa in data 18 aprile 2025 dalla Corte di appello di Bari che aveva rigettato l’istanza di inefficacia della misura della custodia cautelare in carcere per la retrodatazione degli effetti.
Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione e insiste sulla retrodatazione al 18 giugno 2018 – data di esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. per il quale Ł intervenuta sentenza irrevocabile -, dei termini di decorrenza della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
Nella memoria rappresenta che con sentenza del 14/11/2025 nel procedimento RG 15064/2025 la Sezione Sesta di questa Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari per la quale era in custodia cautelare in carcere. Rinuncia pertanto al
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH1.Il ricorso Ł inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte dei difensori muniti di procura speciale, prima dell’udienza di discussione.
P.Q.M.
Così deciso, il 15 dicembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME