Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Costi di un Appello Interrotto
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma cosa succede se, durante il processo, la parte decide di fare un passo indietro? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione illustra chiaramente le conseguenze legali ed economiche della rinuncia al ricorso, un atto che determina l’immediata conclusione del procedimento.
Il Caso: Un Appello Terminato Prima del Giudizio
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro un’ordinanza emessa da un Giudice per le Indagini Preliminari. Tuttavia, prima che la Corte potesse entrare nel merito della questione e prendere una decisione, è avvenuto un fatto decisivo: il procuratore speciale del ricorrente ha formalmente rinunciato all’appello.
Questo atto ha cambiato radicalmente il corso del procedimento, spostando l’attenzione dalla questione originaria alle conseguenze procedurali di tale rinuncia.
La Decisione della Corte e la Rinuncia al Ricorso
Di fronte alla formale rinuncia al ricorso, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prenderne atto e applicare la normativa vigente. La decisione è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Basi Giuridiche: l’Art. 591 del Codice di Procedura Penale
La decisione della Corte si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il ricorso è inammissibile quando vi sia stata una rinuncia. La legge, in questo caso, non lascia spazio a interpretazioni: la rinuncia è una causa automatica di inammissibilità, che impedisce ai giudici di valutare se le ragioni dell’appello fossero fondate o meno.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono estremamente concise e dirette, poiché basate su un presupposto di fatto inequivocabile. La Corte ha rilevato che il procuratore speciale del ricorrente, figura legalmente autorizzata a compiere tale atto, aveva depositato una formale rinuncia. Questo evento processuale è stato sufficiente per attivare la previsione dell’art. 591 c.p.p. e, di conseguenza, per dichiarare l’inammissibilità del ricorso. La Corte non ha esaminato il merito della vicenda, perché la rinuncia stessa ha precluso tale possibilità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende non è una punizione per aver proposto il ricorso, ma una conseguenza automatica prevista dalla legge per chi, con un ricorso poi dichiarato inammissibile, ha comunque attivato la macchina della giustizia.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Rinuncia al Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso è un atto definitivo con conseguenze precise. Le implicazioni pratiche sono due:
1. Chiusura del procedimento: La dichiarazione di inammissibilità rende definitivo il provvedimento che si era impugnato. Il ricorrente perde la possibilità di far valere le proprie ragioni in quella sede.
2. Conseguenze economiche: L’inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, questa somma è stata fissata in 500 euro. È un monito per chiunque intenda intraprendere un percorso giudiziario: anche la decisione di abbandonarlo ha un costo.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso in Cassazione?
La rinuncia comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione e il procedimento si conclude immediatamente.
La rinuncia a un ricorso comporta sempre dei costi?
Sì, secondo quanto stabilito dall’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità derivante dalla rinuncia porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Chi può presentare la rinuncia al ricorso?
La rinuncia deve essere presentata dalla parte o dal suo procuratore speciale, ovvero un avvocato che ha ricevuto un mandato specifico per compiere tale atto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1616 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1616 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 20/08/1987
avverso l’ordinanza del 23/07/2024 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA COGNOME
VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che nelle more della decisione il procuratore speciale del ricorrente ha rinunciato ricorso, da cui consegue che il ricorso incorre nella causa di inammissibilità prevista dall’art. comma 1, lett. d), cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOME Il presidente