Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7878 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7878 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ABBENANTE NOME NOMERINUNCIANTE) nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Catanzaro, investito d richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura de custodia cautelare in carcere, applicata dal Giudice per le indagini preliminar Tribunale di Castrovillari in data 15 maggio 2023, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di tentato omicidio, aggravato dai motivi fu di NOME COGNOME.
Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attiv investigative così come sunteggiate nell’ordinanza genetica.
In sintesi, per quanto qui di interesse, il fatto oggetto di add provvisorio riguardava gli accadimenti occorsi nella notte del 13 maggio 2023 che avevano visto il ricorrente, guardia giurata, fronteggiarsi in un alterco sacerdote NOME COGNOME, quindi colpirlo con un pugno sul volto. Intervenuti in ausilio gli amici del prelato, ivi compreso COGNOME, stigmatizzavano il gesto violento del ricorrente, quest’ultimo si era diretto la sua autovettura e, prelevata la sua pistola, esplodeva alcuni colpi all’ind di COGNOME che veniva colpito alle gambe ma che, ciò nonostante, approfittando dell’inceppamento dell’arma stessa, era riuscito a disarmare COGNOME che s allontanava.
2.1. La provvista indiziaria era costituita in primo luogo dalle dichiarazi della vittima, NOME COGNOME che aveva ricostruito nel dettaglio snodarsi degli eventi, dalla lite tra COGNOME e COGNOME sino alla sparato precisando sia che il gesto di armarsi era stato preannunciato verbalmente NOME, sia che questi, una volta armatosi, aveva puntato all’altezza torace.
Tale narrazione era complessivamente confermata, ciascuno per la parte a sua conoscenza, dalle dichiarazioni dei presenti e, segnatamente, lo ste NOME COGNOME, gli amici NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché da quanto registrato dalle telecamere di sicurezza dei limitrofi esercizi commerciali riprendevano l’intera dinamica degli eventi.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi, riguardo alle esigenze cautela Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analog l’idoneità della misura di massimo rigore, valorizzando la gravità della condott fronte della gratuità dell’aggressione con un arma da fuoco, sintomo del propensione dell’indagato a risolvere dinamiche interpersonali con la violenz nonché il contegno serbato dall’indagato dopo la commissione del reato
caratterizzato da un tentativo di garantirsi l’impunità denunciando di essere s aggredito e derubato della propria arma.
Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiduc articolando due motivi.
3.1. Con il primo, articolato motivo la difesa, dopo avere ampiamento riprodotto stralci dell’ordinanza impugnata, lamenta vizio di motivazion ritenendo che il Tribunale del riesame abbia trascurato dati obiettivi favore all’indagato e, tra questi, la circostanza che le immagini videoregis confermano che COGNOME provò a colpire per primo COGNOME che, dunque, si limitò a reagire, esplodendo i colpi con la pistola puntata verso il b evidenziando che si trattava di un tiratore esperto; ciò che escluderebbe sussistenza dell’animus necandi.
A tal fine il ricorso ripercorre la dinamica dei fatti, anche attra l’inserimento di fotogrammi estratti dai video delle telecamere a circuito chiu censurando la motivazione del Tribunale del riesame nella parte in cui h ritenuto di superare le contraddizioni nel narrato di COGNOMECOGNOME reputand semplici distonie del tutto giustificabili e, comunque, prive di rilievo attendibilità del narrato.
3.2. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen il relativo vizio di motivazione.
Lamenta in particolare il ricorso alla misura cautelare massima, sebbene avverte la stessa sia stata già modificata con quella degli arresti domiciliari.
In data 19 dicembre 2023 il ricorrente, con atto a sua firma, autentica dai difensori di fiducia AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha dichiarato di rinuncia ricorso, essendo stata dichiarata, con provvedimento del Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Castrovillari, in data 16 novembre 2023, cessazione dell’efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 dicembre 2023, ha chiesto la declara d’inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni che si espongono di seguito.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il ricorrente vi ha rinunciato, adducendo la sopravvenuta carenza di interesse perché medio tempore il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con provvedimento in data 16 novembre 2023, ha dichiarato la cessazione dell’efficacia della misura cautelare nei suoi riguardi.
La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, COGNOME, Rv. 250787; Sez. 2, n. 42356 del 11/10/2005, COGNOME, Rv. 232744; Sez. 1, n. 4620 12 luglio 1996, COGNOME).
È altresì un negozio formale che non ammette equipollenti e dev’essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall’art. 589 cod. proc. pen., al fine d garantire la provenienza dai soggetto legittimato e la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono tutti i requisiti fissati dalla legge, poiché la dichiarazione di rinuncia al ricorso – ritualmente trasmessa alla cancelleria di questa Corte (ove è pervenuta in data 19 dicembre 2023) – è stata svolta personalmente da parte di NOME COGNOME, con specifica indicazione del provvedimento cui ineriva, e la sua firma è stata autenticata dai difensori.
Alla rituale rinunzia al ricorso, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, let. d), cod. proc. pen., consegue l’inammissibilità del ricorso, ma non la condanna della ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi soccombenza delle parti neppure virtuale, posto che la sopravvenuta carenza d’interesse è derivata da causa a lui non imputabile (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Ev. 282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Così deciso il 9 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente