Rinuncia al Ricorso: Conseguenze e Decisione della Cassazione
La rinuncia al ricorso è un atto processuale che pone fine a un’impugnazione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 1844 del 2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di tale atto, in particolare quando la rinuncia è motivata da eventi che risolvono la controversia alla radice, come la revoca di una misura cautelare. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
La Vicenda Processuale
Un soggetto, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia Giudiziaria, aveva impugnato l’ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato la sua istanza di riesame. L’impugnativa era quindi giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con la richiesta di annullare il provvedimento per vizi motivazionali.
Tuttavia, prima che la Corte potesse decidere nel merito, si è verificato un evento fondamentale: con un provvedimento precedente alla data dell’udienza in Cassazione, il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) aveva revocato la misura cautelare stessa.
L’Atto di Rinuncia al Ricorso e le Sue Cause
In seguito alla revoca della misura, il difensore del ricorrente, unitamente al suo assistito, ha depositato un atto formale dichiarando di rinunciare all’impugnazione. La ragione di questa scelta era evidente: essendo venuta meno la misura restrittiva, era cessato anche l’interesse a proseguire il ricorso che mirava proprio a ottenerne l’annullamento. Si era verificata, in termini giuridici, una “sopravvenuta cessazione della materia del contendere”.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, preso atto della dichiarazione di rinuncia, ha applicato direttamente la normativa processuale. L’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale stabilisce infatti che l’impugnazione è inammissibile quando vi è rinuncia. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza un esame del suo contenuto.
L’aspetto più interessante della decisione riguarda le spese processuali. Di norma, chi presenta un ricorso inammissibile viene condannato al pagamento delle spese. In questo caso, però, la Corte ha tenuto conto della specifica ragione alla base della rinuncia. Poiché la rinuncia al ricorso era una conseguenza diretta della cessazione della materia del contendere (la revoca della misura), non è stata disposta alcuna condanna al pagamento delle spese a carico del ricorrente.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la rinuncia al ricorso comporta l’inammissibilità dello stesso, chiudendo il procedimento. Tuttavia, la Corte valuta attentamente le circostanze che portano a tale rinuncia. Se l’atto è una conseguenza logica di eventi che rendono inutile la prosecuzione del giudizio, come in questo caso, la parte che rinuncia può non essere gravata delle spese processuali. La decisione evidenzia l’importanza di formalizzare la rinuncia quando l’interesse a impugnare viene meno, per evitare che il procedimento prosegua inutilmente e per prevenire una possibile condanna alle spese.
Cosa succede se si rinuncia a un ricorso per cassazione già presentato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la Corte non esaminerà il caso nel merito e il procedimento si conclude.
Chi rinuncia a un ricorso deve sempre pagare le spese del procedimento?
Non necessariamente. Come dimostra questo caso, se la rinuncia è motivata da una sopravvenuta cessazione della materia del contendere (ad esempio, la revoca del provvedimento impugnato), la Corte può decidere di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Qual è il fondamento normativo per dichiarare inammissibile un ricorso a seguito di rinuncia?
La decisione si basa sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, che prevede espressamente l’inammissibilità dell’impugnazione in caso di rinuncia.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1844 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1844 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dai Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
M
RITENUTO IN FATTO
LE’ stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse di COGNOME NOME, avverso l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro, che, pronunciandosi sull’istanza di riesame presentata nell’interesse del ricorrente, sottoposto all’epoca alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di presentazione alla PG, l’ha rigettata.
L’impugnativa è affidata a due motivi finalizzati ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato per vizi motivazionali.
Con atto del 3.11.2023, ricevuto in pari data, il difensore del ricorrente, unitamente a questi, ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione, essendo intervenuta la revoca della misura cautelare con provvedimento del Gip del 11.10.23.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LII ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile ai 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.. sensi dell’art.
Tenuto conto della ragione della rinuncia formulata per cessazione della materia del contendere, non consegue alcuna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. sopravvenuta condanna del
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.
Così deciso il 15/12/2023.