Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1726 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1726 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 07/10/2022
avverso l’ordinanza emessa il 03/10/2024 dal Tribunale del riesame di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 3 ottobre 2024 il Tribunale del riesame di Caltanissetta, pronunciandosi sul ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto da NOME COGNOME COGNOME annullava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 24 agosto 2024, limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., confermando, resto, il provvedimento cautelare genetico.
Si ritenevano, in particolare, dimostrati i reati di ricettazione e porto illegale di una pistola con matricola abrasa, commessi da NOME COGNOME COGNOME il 6 febbraio 2024, che il Tribunale del riesame di Caltanissetta riteneva provati sulla base delle intercettazioni, telefoniche e ambientali, acquisite nel corso delle indagini preliminari.
Sulla scorta di tale ricostruzione degli accadimenti criminosi il Tribunale del riesame di Caltanissetta emetteva le statuizioni processuali di cui in premessa.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive.
Di tali doglianze, le prime due riguardavano il giudizio di gravità indiziaria formulato per i reati oggetto di contestazione; la terza, invece, riguardava la sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti il mantenimento del regime cautelare applicato al ricorrente dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 24 agosto 2024.
2.1. Infine, il 30 novembre 2024 NOME COGNOME a mezzo del suo difensore di fiducia, dichiarava di rinunciare al ricorso per cassazione in esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME è inammissibile per sopravvenuta rinuncia.
Osserva il Collegio che, il 30 novembre 2024, dopo la presentazione del ricorso per cassazione, NOME COGNOME a mezzo del suo difensore di fiducia, NOME COGNOME faceva pervenire rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente procedimento.
La rinuncia all’impugnazione sottoscritta da NOME COGNOME COGNOME e trasmessa dal suo difensore di fiducia è causa di inammissibilità del ricorso
•
introduttivo del presente procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME COGNOME con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, che si quantifica in 500,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 dicembre 2024.