Rinuncia al Ricorso: Cosa Comporta l’Inammissibilità dell’Appello
La rinuncia al ricorso è un atto processuale fondamentale che determina l’immediata conclusione del giudizio di impugnazione. Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura penale: una volta che la parte ricorrente manifesta formalmente la volontà di abbandonare l’appello, il giudice non può fare altro che dichiararlo inammissibile, senza entrare nel merito della questione. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere le conseguenze di tale atto.
I Fatti del Caso
All’origine della vicenda vi è un’ordinanza del Tribunale di Brescia che non aveva convalidato l’arresto in flagranza di un individuo, accusato di un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990). Il Pubblico Ministero presso lo stesso Tribunale, ritenendo la decisione errata per inosservanza della legge processuale, aveva proposto ricorso per Cassazione.
Tuttavia, prima che la Corte potesse pronunciarsi, lo stesso Pubblico Ministero depositava un atto formale con cui dichiarava di rinunciare al ricorso precedentemente presentato.
L’Effetto Decisivo della Rinuncia al Ricorso
L’esito del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione è stato direttamente determinato da questo atto sopravvenuto. La rinuncia è un atto dispositivo unilaterale con cui la parte che ha dato impulso al giudizio di impugnazione decide di porvi fine. Una volta formalizzata, essa produce un effetto estintivo immediato sul procedimento.
Il Codice di procedura penale stabilisce che la rinuncia, se validamente presentata, impedisce al giudice di esaminare i motivi del ricorso. La Corte, pertanto, non ha avuto la possibilità di valutare se la decisione del Tribunale di Brescia sulla mancata convalida dell’arresto fosse corretta o meno. L’unico esito processualmente possibile era una declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La motivazione della Suprema Corte è stata tanto sintetica quanto ineccepibile dal punto di vista procedurale. I giudici hanno semplicemente preso atto della volontà espressa dal ricorrente. Nel provvedimento si legge che, essendo stato depositato un atto di rinuncia, “Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile”.
La decisione, quindi, non si basa su alcuna valutazione di merito, ma esclusivamente su un presupposto processuale che ha precluso ogni ulteriore disamina. La Corte si è limitata a dare applicazione alla regola secondo cui la volontà della parte di non proseguire con l’impugnazione è sovrana e determina la fine del giudizio.
Conclusioni
Questo caso, seppur semplice nella sua risoluzione, illustra con chiarezza la natura e gli effetti della rinuncia al ricorso. Dimostra come un atto di parte possa definire irrevocabilmente un procedimento, a prescindere dalla fondatezza delle questioni legali sollevate inizialmente. La rinuncia rappresenta l’esercizio di un potere dispositivo del processo, che, una volta attivato, porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, chiudendo definitivamente la porta a qualsiasi discussione sul merito della controversia.
Cosa succede quando la parte che ha fatto ricorso decide di rinunciare?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il giudice non può esaminare il merito della questione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Perché lo stesso Pubblico Ministero ha depositato un atto formale con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso che aveva precedentemente proposto.
La Corte di Cassazione ha valutato se l’arresto era legittimo o meno?
No, la Corte non ha potuto entrare nel merito della questione perché la rinuncia al ricorso ha interrotto il procedimento, obbligando i giudici a dichiararlo semplicemente inammissibile.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30817 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
RAGIONE_SOCIALE ENDURANCE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/12/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia ha proposto ricors contro l’ordinanza, in epigrafe indicata, con cui il medesimo Tribunale non avev convalidato l’arresto in flagranza di Egbon Endurance, per il reato di cui all’art comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale.
Deve preliminarmente darsi atto che, in data 24/01/2024, il ricorrente depositava presso il Tribunale di Brescia atto con cui dichiarava di rinunciare ricorso proposto.
Ne consegue che il ricorso debba dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 19 marzo 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente